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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4553/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di sostituzione di persona: sostiene errata qualificazione giuridica perché la sua condotta si sarebbe limitata al pagamento del premio di una polizza con assegno scoperto e che l'agente conosceva la sua persona; inoltre deduce l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria che avrebbe riferito fatti appresi da terzi mai escussi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative alla qualificazione del fatto attengano in realtà alla ricostruzione fattuale e alla valutazione della prova, vizio di motivazione non proponibile con la censura dedotta (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. distinto dal vizio di motivazione). Inoltre le doglianze risultano generiche: il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e non ha individuato il teste né le dichiarazioni ritenute inutilizzabili né dimostrato l'essenzialità di tali dichiarazioni. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La Corte ribadisce che la lett. b) riguarda l'erronea interpretazione/applicazione della legge penale sostanziale o la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; è distinto dalla censura sulla ricostruzione dei fatti (vizio di motivazione), che non è sindacabile con quella norma.

  • art. 195, comma 3 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni di un agente di polizia giudiziaria che riferirebbe fatti di terzi; la Corte ha ritenuto la censura generica perché non sono stati indicati il teste, le dichiarazioni e la loro rilevanza.

  • art. 351 c.p.p.

    Citato come possibile riferimento per valutare se alcune informazioni siano state acquisite nell'esercizio di attività ufficiali; la Corte osserva che occorre precisare se le informazioni fossero state apprese nello svolgimento di tali attività.

  • art. 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p.

    Richiamati nel contesto delle attività ufficiali dei pubblici officiali/ufficiali di PG e della rilevanza delle fonti: la censura avrebbe dovuto chiarire se le dichiarazioni costituivano riferimenti indiretti a fonti non escusse e se la difesa avesse chiesto l'audizione di tali fonti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se si contesta la qualificazione giuridica di un fatto, distinguere chiaramente se la censura riguarda un errore di diritto (applicazione/interpretazione della norma) o una diversa ricostruzione dei fatti: le seconde vanno dedotte come vizio di motivazione, non come errore di diritto ex art. 606 lett. b).
  • Le censure in Cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o non specificamente riferite alle ragioni del giudice di merito sono inammissibili.
  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di dichiarazioni (es. ai sensi dell'art. 195 c.p.p.), è necessario identificare il dichiarante, riportare testualmente le parti contestate, spiegare in che modo sono frutto di testimonianza indiretta o di informazioni ufficiali apprese da terzi e dimostrare l'essenzialità di tali dichiarazioni per il giudizio probatorio.
  • Se le dichiarazioni di un pubblico ufficiale derivano dall'esercizio di funzioni di cui agli artt. 351 o 357 c.p.p., la difesa deve chiarire se e come ha chiesto l'escussione delle fonti; in mancanza di specifiche doglianze la censura risulta generica.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso.

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