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Sentenza

Sentenza n. 16708/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 5 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 24 settembre 2019, ai sensi dell’ar. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202501960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 5 settembre 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta il 24 settembre 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla condanna irrevocabile del 14 ottobre 2014, pronunciata per cessione continuata di stupefacenti in relazione a fatti del maggio 2012, e sulla mancata dichiarazione del precedente penale nell’autocertificazione allegata alla domanda. Dopo il preavviso di rigetto comunicato il 29 novembre 2023 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva opposto di essere stato riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 20 settembre 2019. Ha dedotto eccesso di potere, violazione di legge, travisamento, difetto di motivazione e d’istruttoria, ingiustizia grave e manifesta e omessa comparazione degli interessi, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la riabilitazione e la sua condotta complessiva: regolare permanenza in Italia, attività lavorativa, integrazione economico-sociale e assenza di ulteriori precedenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale negativo, poiché la condanna per cessione continuata di stupefacenti, commessa nel decennio di osservazione antecedente alla domanda, costituisce un indicatore di rilievo della personalità e dell’affidabilità del richiedente. La valutazione amministrativa deve essere complessiva e prognostica, non atomistica, e può considerare negativamente fatti penalmente rilevanti anche autonomamente dagli esiti del giudizio penale. La riabilitazione non elimina la rilevanza amministrativa della condotta ai fini della valutazione richiesta per la naturalizzazione. Il TAR ha inoltre attribuito autonomo rilievo alla mancata dichiarazione della condanna: la dichiarazione non veritiera è indicativa di insufficiente integrazione e della compromissione del rapporto di fiducia con le istituzioni e può concorrere al rigetto anche senza accertare un reato di falso. La regolarità lavorativa e la permanenza legale sono state considerate condizioni ordinarie o prerequisiti, non elementi sufficienti a superare gli indici negativi; non erano stati allegati meriti speciali. Nessuna delle censure è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.

    La concessione per naturalizzazione richiede una valutazione dell’interesse pubblico e dell’inserimento del richiedente nella società nazionale, non essendo sufficiente il suo interesse individuale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il richiamato pregiudizio ha quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la suddetta domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessato con ministeria del 29 novembre 2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale si eccepiva l’intervenuta riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 20 settembre 2019.

    La disposizione è richiamata per il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale; la sentenza non ne ricava una specifica regola interpretativa ulteriore.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza dell’addebito contestatogli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.

    La dichiarazione non veritiera resa nell’autocertificazione può concorrere a giustificare il diniego della cittadinanza per il suo significato rispetto all’affidabilità e all’integrazione, anche senza che sia accertato un reato di falso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione formula una valutazione discrezionale complessiva e prognostica sull’affidabilità e sull’inserimento del richiedente nella comunità nazionale; i singoli precedenti sono apprezzati nei loro reciproci rapporti, considerando natura, periodicità e reiterazione, senza automatismi né valutazioni isolate.
  • Una condanna per cessione di stupefacenti commessa nel decennio di osservazione antecedente alla domanda può costituire un indice rilevante per un giudizio prognostico negativo sulla concessione della cittadinanza, in ragione della natura della condotta e della sua incidenza sui beni e sui valori tutelati dalla comunità nazionale.
  • La riabilitazione penale non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente il fatto storico ai fini della naturalizzazione: la valutazione amministrativa dell’affidabilità può avere finalità e criteri distinti dall’accertamento della responsabilità penale.
  • L’omessa dichiarazione di una condanna nell’autocertificazione presentata per la cittadinanza può essere considerata, anche indipendentemente dall’accertamento di un reato di falso, indice di inaffidabilità e di compromissione del rapporto di fiducia con le istituzioni.
  • La regolarità della permanenza e l’inserimento lavorativo, in assenza di ulteriori elementi di particolare merito, possono essere considerati condizioni ordinarie o prerequisiti e non impongono, da soli, una valutazione favorevole della domanda di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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