Sentenza n. 7540/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivane dalla sentenza n. 5746/2025 del 19.05.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 2209/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5746/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali, condannando il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere difese sostanziali. La ricorrente aveva chiesto anche l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero a un giudicato del giudice ordinario e dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate nel titolo esecutivo, oltre agli interessi legali e alle spese stabilite dal giudice ordinario. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale fase sostitutiva, il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà operare entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione a fronte di una perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato tale rito per imporre all'Amministrazione l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto decorso, rendendo procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non adempia agli obblighi da essa derivanti.
- L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione debitrice presuppone, per le obbligazioni soggette alla disciplina richiamata dal giudice, la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e applicata successivamente se l'Amministrazione persiste nell'inottemperanza oltre i termini stabiliti dal giudice.
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