Cassazione Civile, Ordinanza n. 02731/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti da un'autovettura a seguito dell'impatto con un cane, indicato come randagio, sulla carreggiata. In primo grado la domanda era stata accolta, ma il tribunale ha riformato la decisione e l'ha rigettata. Nel ricorso per cassazione la parte danneggiata ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla chiamata del terzo, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente valorizzato una chiamata in causa del Comune che, in realtà, non sarebbe stata ritualmente effettuata né avrebbe avuto concreta rilevanza; 2) violazione della normativa statale e regionale sul randagismo, sostenendo che l'ASL avrebbe avuto un obbligo non soltanto di intervento su segnalazione, ma anche di vigilanza attiva e controllo del territorio, con conseguente responsabilità per omessa prevenzione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando le affermazioni del giudice d'appello circa la necessità di non addossare alla collettività ogni danno e circa la prudenza della guida. La ricorrente insisteva, in sostanza, per affermare che la sola presenza del cane sul territorio di competenza della ASL bastasse a fondare la responsabilità dell'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché il terzo evocato non era mai divenuto parte del giudizio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato, mancava la prova di una condotta colposa omissiva dell'ASL causalmente efficiente rispetto al danno; dall'altro, mancava la prova decisiva che l'animale fosse effettivamente un cane vagante e non un cane di proprietà temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario. Quest'ultima ratio, attinente alla valutazione delle prove, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti assorbiti e, comunque, diretti contro una considerazione non autonoma ma meramente ad abundantiam. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 269 c.p.c.
È stata invocata dalla ricorrente per censurare la disciplina della chiamata del terzo; la Corte ne ha escluso la rilevanza concreta per difetto di interesse, poiché il terzo non era mai entrato nel giudizio.
L. 14 agosto 1991, n. 281
Richiamata come legge quadro nazionale sul randagismo, ma la Corte ha ribadito che la responsabilità per danni da animali randagi va valutata alla luce dell'art. 2043 c.c. e richiede prova di una concreta colpa dell'ente.
L. 24 novembre 2001, n. 16
Invocata per sostenere l'esistenza di compiti di vigilanza e controllo in capo ai servizi veterinari dell'ASL; la Corte ha ritenuto decisivo, in ogni caso, il difetto di prova della concreta omissione colposa causalmente rilevante.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei diversi motivi; il primo è stato dichiarato inammissibile, il secondo infondato, i successivi assorbiti.
art. 115 c.p.c.
È stato dedotto per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito e comunque non idoneo a scalfire le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 2043 c.c.
La Corte ribadisce che la responsabilità per danni causati da animali randagi è extracontrattuale e richiede la prova della colpa della pubblica amministrazione e del nesso causale tra omissione e danno.
art. 2052 c.c.
È stata esclusa l'applicabilità di questa norma alla responsabilità per danni causati da animali randagi, che resta disciplinata dall'art. 2043 c.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La responsabilità per danni causati da animali randagi non è oggettiva né automaticamente imputabile all'ente territorialmente competente: si applica l'art. 2043 c.c. e il danneggiato deve provare una concreta condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione.
- Non basta individuare l'ente preposto al controllo del randagismo per fondarne la responsabilità; occorre dimostrare che la mancata cattura dello specifico animale era in concreto possibile ed esigibile prima del sinistro e che l'omissione abbia avuto efficacia causale nel produrre il danno.
- La prova del nesso causale in ipotesi di omissione richiede, oltre alla violazione del dovere di attivazione, la dimostrazione che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato l'evento dannoso; in assenza di questa prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- La qualificazione dell'animale come 'randagio' è un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e va provata dal danneggiato; se il giudice di merito esclude tale circostanza sulla base delle prove, tale accertamento è insindacabile in cassazione salvo vizi specifici consentiti dal giudizio di legittimità.
- Una censura relativa alla chiamata del terzo è inammissibile se il terzo non è mai divenuto parte del giudizio e il ricorrente non ha un concreto interesse processuale a contestarne la ritualità.
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