Sentenza del 09/07/2015 n. 3217 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio dell'appellante - Decorrenza del termine - Dies a quo ricezione dell'appello - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione dell'appellante, poiché il deposito è stato effettuato oltre trenta giorni dalla spedizione dell'atto notificato a mezzo posta. La decisione aderisce all'orientamento della Cassazione espresso nella sentenza n. 20787/2013, pur dando atto del contrasto con il successivo orientamento della sentenza n. 12027/2014, che aveva individuato nella ricezione dell'atto il momento rilevante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito dell'atto presso la Commissione tributaria, quando l'appello è notificato a mezzo posta. Il punto controverso era individuare il dies a quo: secondo la pronuncia, il termine decorre dalla data di spedizione dell'appello e non dalla data in cui il destinatario lo riceve.
Norme richiamate
Norme sul processo tributario relative alla costituzione in giudizio dell'appellante
Il termine per il deposito dell'atto di appello deve essere calcolato, secondo questa pronuncia, dalla data di spedizione dell'atto notificato a mezzo posta.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20787/2013
È richiamata come precedente conforme alla tesi secondo cui il termine decorre dalla spedizione dell'appello.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12027/2014
È richiamata come orientamento successivo e difforme, secondo cui il momento rilevante sarebbe la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Massime di principio
- Quando una norma processuale prevede un termine per la costituzione dopo una notificazione a mezzo posta, occorre verificare con precisione quale evento la giurisprudenza considera come dies a quo: spedizione, perfezionamento della notifica o ricezione.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il deposito dovrebbe essere effettuato calcolando il termine dalla data più risalente, normalmente la spedizione, per ridurre il rischio di inammissibilità.
- La tardiva costituzione in giudizio può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se l'atto è stato ricevuto dal destinatario in una data successiva.
- Prima di proporre o depositare un appello è necessario verificare la disciplina vigente e l'orientamento più recente dell'organo giudicante, poiché il testo richiama un contrasto tra decisioni della Corte di Cassazione.
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