Cassazione Civile, Sentenza n. 20515/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva annullato il verbale di contestazione per violazione del codice della strada sostenendo che il termine di decadenza previsto dall'art. 201 c.d.s. (150 giorni ratione temporis) si valuta con riferimento alla data di ricezione del verbale da parte della società (ossia data di notifica), e non alla data in cui l'Amministrazione aveva adempiuto alle formalità a essa imputabili. Il ricorrente (Ministero) contestava che il termine fosse sostanziale e sosteneva l'applicabilità del principio di "scissione" degli effetti della notificazione, per cui la notifica si perfeziona, quanto all'amministrazione, con il compimento delle formalità a essa direttamente imposte (es. consegna all'ufficio postale/ufficiale giudiziario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il principio di scissione agli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo regolati dall'art. 201 c.d.s. e affermando che la notifica del verbale di contestazione deve ritenersi tempestiva perché l'Amministrazione ha compiuto nei termini le formalità a essa direttamente imposte (presentazione del verbale all'ufficio postale il 16/11/2009, accettazione spedizione 4/12/2009; ricezione da parte della società 9/12/2009, oltre i 150 giorni). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brindisi ad altro magistrato, regolando le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 201 cod. strada
Il termine di decadenza previsto per la contestazione delle violazioni del codice della strada è soggetto al principio di scissione: quanto all'Amministrazione la notifica si perfeziona con il compimento delle formalità a essa direttamente imposte, indipendentemente dalla ricezione da parte del destinatario
art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689
Il rinvio alle disposizioni sulle notificazioni implica che, anche per gli atti di procedimenti sanzionatori (come i verbali), la notificazione può essere eseguita con le modalità di legge; quando sia utilizzato il servizio postale, le operazioni poste in essere da soggetti terzi (ufficiale giudiziario, ufficio postale) non incidono sugli effetti temporali a carico del notificante
legge 20 novembre 1982, n. 890 (norme sulla notificazione a mezzo posta)
Le modalità di notificazione a mezzo posta previste da tale legge possono essere utilizzate anche per i verbali di contestazione amministrativa: la consegna dell'atto agli ausiliari incaricati rientra nelle formalità dell'amministrazione e può perfezionare la notifica ai fini del termine di decadenza
art. 137, comma 3, c.p.c.
Prevede modalità alternative di notificazione quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie; la norma è richiamata per interpretare la possibilità di scelta delle modalità di notifica da parte dell'Amministrazione
art. 28 legge n. 689/1981
Norma richiamata in giurisprudenza sul tema della prescrizione della riscossione della sanzione; la Corte distingue tra termini di decadenza (soggetti a scissione) e termini di prescrizione, per i quali la giurisprudenza ha talora escluso l'interruzione con la sola consegna all'ufficiale giudiziario
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori amministrativi (compreso il codice della strada) il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica al termine di decadenza: per l'Amministrazione la notifica è perfezionata con il compimento delle formalità a essa imputabili (es. consegna agli uffici postali o all'ufficiale giudiziario), non con la mera ricezione da parte del destinatario
- Quando la notifica avviene tramite servizio postale, eventuali ritardi o vizi nella fase successiva (ufficio postale, recapito al destinatario) non incidono sul rispetto del termine da parte dell'Amministrazione purché questa abbia eseguito nel termine le formalità che la legge le impone
- È fondamentale distinguere tra termini di decadenza e termini di prescrizione: la regola della scissione si applica comunemente ai termini di decadenza, mentre la sua applicabilità alla prescrizione può essere limitata o esclusa a seconda della norma e della giurisprudenza
- Se la norma prevede modalità specifiche di notifica (per esempio notifica "in mani proprie"), va verificato il testo normativo: la scissione non annulla eventuali prescrizioni normative che richiedano la ricezione personale
- Per difendersi efficacemente in casi simili, l'Amministrazione deve conservare prova documentale delle formalità compiute (ricevute di presentazione allo sportello postale, attestazioni di consegna all'ufficiale giudiziario), mentre il destinatario che eccepisce la decadenza deve contestare tali documenti in modo circostanziato
- In giudizio, se il ricorso verte sulla tempestività della notifica, il giudice deve accertare quale momento costituisca l'adempimento rilevante per la parte che ha notificato (con particolare attenzione alla legge richiamata dalla norma sostanziale)
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