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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30031 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Processo verbale di constatazione - Trasposizione del contenuto della conversazione telefonica con il contribuente - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'accertamento relativo all'anno 2000. Contestava, da un lato, che i compensi percepiti da una società estera fossero redditi conseguiti all'estero e quindi esclusi dal condono tombale previsto dalla Legge n. 289 del 2002; dall'altro, negava che le dichiarazioni rese telefonicamente alla Guardia di Finanza, poi trascritte nel processo verbale di constatazione, potessero valere come confessione stragiudiziale. Contestava inoltre la ricostruzione del proprio domicilio fiscale in Belgio e la valutazione della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisiva la dichiarazione resa alla Guardia di Finanza, secondo cui il contribuente era domiciliato in Belgio da diversi anni e collaborava con una società belga, qualificandola come confessione stragiudiziale nei limiti del suo contenuto. La trascrizione della conversazione nel processo verbale di constatazione, redatto da pubblici ufficiali, era assistita da fede privilegiata quanto ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; per contestarla era necessaria la querela di falso. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare nel giudizio di legittimità la documentazione sul domicilio, rilevando anche la carenza di autosufficienza del ricorso. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata sui fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale e sulla provenienza delle dichiarazioni resegli. Se il contribuente intende negare che una conversazione o dichiarazione sia avvenuta nei termini riportati, deve proporre querela di falso. Diversamente, la contestazione della veridicità sostanziale delle dichiarazioni può essere valutata con i normali strumenti probatori, quando il verbale indichi le fonti di conoscenza.

  • Art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.

    Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza o a funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono considerate dichiarazioni rese alla parte interessata e possono integrare una confessione stragiudiziale, nei limiti del loro effettivo contenuto.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 5

    La disciplina del condono tombale non copre i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, per i quali è prevista una diversa modalità di definizione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 1

    La definizione automatica degli anni d'imposta non si estende alle fattispecie escluse dalla disciplina del condono, tra cui i redditi conseguiti all'estero secondo l'interpretazione applicata nel caso concreto.

  • Art. 140 c.p.c.

    La notificazione del processo verbale nelle forme previste per l'irreperibilità relativa e la mancata sottoscrizione del verbale da parte del contribuente non eliminano, di per sé, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico né rendono inutilizzabile il contenuto della dichiarazione trascritta.

  • D.L. n. 167 del 1990

    La sentenza richiama gli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai redditi e alle attività di natura estera, la cui omissione aveva concorso alla contestazione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando un processo verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali trascrive una conversazione o una dichiarazione resa dal contribuente, la contestazione dell'effettivo svolgimento dei fatti attestati richiede, in linea generale, la querela di falso; la semplice negazione o il mancato riconoscimento del verbale possono non essere sufficienti.
  • La mancata sottoscrizione del verbale, la redazione in assenza del contribuente o la notificazione mediante le forme dell'art. 140 c.p.c. non ne escludono automaticamente l'efficacia probatoria.
  • Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza o all'Amministrazione finanziaria possono assumere valore di confessione stragiudiziale, purché siano valutate secondo il loro contenuto effettivo e senza estenderne il significato oltre quanto realmente dichiarato.
  • È importante distinguere tra la fede privilegiata del verbale sull'esistenza e sul contenuto formale della dichiarazione e la prova della veridicità sostanziale di quanto dichiarato: la prima richiede querela di falso per essere negata, mentre la seconda può essere discussa con elementi probatori contrari, se il verbale consente di controllarne la fonte.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del domicilio fiscale; il ricorso deve indicare con precisione i documenti rilevanti, il loro contenuto, la fase processuale in cui sono stati prodotti e la loro collocazione nel fascicolo.
  • Per stabilire se un reddito estero rientri o meno in una definizione agevolata occorre verificare la disciplina applicabile e gli elementi concreti di localizzazione del reddito, inclusi domicilio fiscale, attività svolta, soggetto erogante e luogo di esercizio dell'attività.

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