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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04140/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente collettivo)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, da parte del Commissario per gli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria, dell'appartenenza di un terreno al demanio collettivo dell'università agraria competente. Il soggetto privato aveva proposto reclamo contro la decisione del Commissario, ma la Corte d'appello di Roma ha dichiarato il reclamo inammissibile ritenendo che, poiché il reclamante non contestava l'accertamento dell'esistenza di usi civici sull'area, bensì lamentava la mancata affrancazione del terreno a suo favore in quanto oggetto di concessione enfiteutica, il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e non il reclamo alla Corte d'appello. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con un unico complesso censuratorio, non articolato in motivi specifici, ma il ricorso è stato ritenuto carente perché privo di una sintetica esposizione dei fatti di causa e perché strutturato in modo promiscuo e non riconducibile con chiarezza alle tassative categorie dell'art. 360 c.p.c.; inoltre non indicava in modo ordinato le norme asseritamente violate. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto o comunque l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che mancasse del tutto l'esposizione della vicenda processuale richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva di comprendere l'oggetto della domanda, la decisione del Commissario e le doglianze svolte in reclamo; dall'altro, che il ricorso non fosse articolato in motivi specifici e tassativi, risultando invece confuso, promiscuo e diretto a sollecitare un improprio terzo grado di merito. Per tale ragione non è stato esaminato l'ulteriore profilo relativo alla dedotta nullità della notifica, ritenuto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato per affermare, secondo la Corte d'appello, che contro la decisione del Commissario in punto di mancata affrancazione il rimedio corretto sarebbe il ricorso per cassazione e non il reclamo alla Corte d'appello

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica esposizione dei fatti di causa; la sua totale mancanza rende il ricorso inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    il giudizio di cassazione è a critica vincolata; i motivi devono essere specifici, tassativi e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi di impugnazione previste dalla norma

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    il motivo deve individuare con chiarezza il vizio denunciato nell'ambito delle tassative ipotesi di ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in generale quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 15 del rimanente non indicato nel testo

    non determinabile dal testo della sentenza

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga una reale e sintetica esposizione dei fatti di causa, perché la Corte non può essere costretta a ricostruire la vicenda leggendo integralmente gli atti.
  • La riproduzione integrale e indiscriminata degli atti processuali non sostituisce l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.; al contrario, equivale alla sua mancanza se non consente di individuare immediatamente gli elementi rilevanti.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente sussumibili in una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile un ricorso confuso e promiscuo che miri, in sostanza, a una nuova valutazione del merito.
  • L'omessa o disordinata indicazione delle norme asseritamente violate, unita alla formulazione generica delle censure, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità discende da una ragione assorbente, non occorre esaminare le ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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