Ordinanza n. 1974/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, i. graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi dell’area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia – LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell’8 gennaio 2026, nella parte in cui non prevede l’ammissione della ricorrente, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; ii. provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione della ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata Universitaly e dagli esiti individuali; iii. D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento"; iv. esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente e non superate nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali; v. D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito; vi. D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative); vii. D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate; viii. D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l’a.a. 2025/2026; ix. Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante; x. Nota informativa MUR dell’8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria); xi. Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale nominativa per l’accesso ai corsi dell’area medica e atti connessi, nella parte in cui non hanno previsto l’ammissione della ricorrente al secondo semestre, nonché gli esiti degli esami del semestre aperto e i decreti ministeriali disciplinanti la procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre, gli esiti dei due appelli degli esami del semestre aperto e i decreti ministeriali che hanno disciplinato la formazione della graduatoria, il semestre aperto, il sistema di scoring, i posti disponibili e le istruzioni operative. Dalla motivazione emerge che la censura principale contestava il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, il quale consente l’inserimento in graduatoria anche a candidati privi della sufficienza in tutti e tre gli insegnamenti e attribuisce rilievo a votazioni conseguite al primo appello e successivamente rifiutate. La ricorrente sosteneva, in particolare, che il sistema producesse una graduatoria irragionevole e lesiva della par condicio, equiparando o graduando in modo non corretto situazioni diverse, e deduceva inoltre la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della relativa legge delega. Era altresì dedotta genericamente una violazione della parità di trattamento derivante dalla presenza di diverse commissioni di valutazione presso le singole università, nonché contestata la valutazione degli esami e l’attribuzione dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 abbia introdotto un sistema articolato in sezioni e fasce, fondato sul numero delle sufficienze conseguite e sulle modalità con cui esse sono state ottenute, con specifici bonus destinati a preservare la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Il sistema non realizza una mera estensione indistinta della platea, ma colloca in posizione migliore i candidati più prossimi alle condizioni iniziali e in posizione meno favorevole quelli ammessi grazie al recupero di voti rifiutati o alla disciplina sopravvenuta. È stata ritenuta coerente la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi l’aveva rifiutata e aveva recuperato il voto dopo un esito non utile del secondo appello, poiché le prove rilevano anche come esami di profitto universitari. Il TAR ha individuato nell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025 la base legislativa per la disciplina ministeriale della rinuncia ai voti. Ha escluso la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, poiché l’ammissione al secondo semestre resta subordinata al conseguimento dei crediti richiesti e alla collocazione utile in graduatoria, mentre il decreto disciplina l’inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte le sufficienze e il successivo recupero dei crediti mancanti. Le scelte amministrative sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e giudicate non manifestamente irragionevoli né sproporzionate. La censura relativa alle diverse commissioni è stata ritenuta generica e non supportata da elementi idonei a dimostrare prassi difformi, in particolare per le domande a risposta aperta. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, imponendo termini e modalità specifiche, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Costituisce la base legislativa per la disciplina ministeriale della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva e particolarmente onerosa di procedere alle notificazioni ordinarie a un elevato numero di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano identificati i destinatari e siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.
d.lgs. n. 71/2025
Il decreto legislativo prevede che l’ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei crediti degli esami del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il sistema ministeriale esaminato è stato ritenuto non contrastante con tali principi.
d.m. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce un sistema di graduatoria articolato in sezioni e fasce, attribuisce bonus di fascia e disciplina l’inserimento di candidati privi di tutte le sufficienze e il rilievo dei voti rifiutati.
d.m. MUR n. 454 del 16 luglio 2025
È indicato tra gli atti impugnati quali disciplina originaria dei criteri di formazione della graduatoria nazionale.
d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025
È indicato tra gli atti impugnati quali disciplina del semestre aperto.
d.m. MUR n. 557 del 4 agosto 2025
È indicato tra gli atti impugnati per le modifiche al sistema di scoring e alla penalizzazione delle risposte errate.
d.m. MUR n. 600 del 7 agosto 2025
È indicato tra gli atti impugnati per la determinazione dei posti disponibili per l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Nella formazione di una graduatoria nazionale per l’accesso a corsi universitari, l’amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce differenziate in base al numero delle prove superate e alle modalità con cui sono state superate, purché il sistema preservi la priorità di chi ha rispettato le regole originarie e non determini una equiparazione indiscriminata di situazioni differenti.
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, la graduazione delle posizioni deve bilanciare l’obiettivo di copertura dei posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati che hanno compiuto le proprie scelte secondo le regole originariamente vigenti.
- È ragionevole attribuire una posizione preferenziale al candidato che abbia accettato una votazione sufficiente al primo appello rispetto al candidato che, pur avendo conseguito una sufficienza al primo appello, l’abbia rifiutata e abbia recuperato il voto solo successivamente, quando le prove hanno anche natura di esami di profitto universitari.
- Le scelte ministeriali relative alla struttura delle fasce e ai bonus di una graduatoria nazionale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o contrastanti con la disciplina legislativa.
- La deduzione della violazione della par condicio derivante dalla presenza di commissioni di valutazione diverse non è sufficiente se formulata genericamente: occorre fornire elementi concreti sull’esistenza di prassi valutative difformi idonee a incidere sull’esito della selezione.
- Quando i controinteressati sono estremamente numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile e onerosa, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo tuttavia l’indicazione nominativa dei destinatari e delle ulteriori formalità necessarie a garantire l’effettività del contraddittorio.
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