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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01520/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta perché la censura sulla pena non denunciava un vero vizio di legittimità, ma tendeva a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già motivato in modo congruo dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha dedotto vizio di motivazione sulla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza l'ingiustizia o incongruità della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e meramente oppositiva, perché la motivazione sul punto era completa e aveva valorizzato i precedenti dell'imputato, la tipologia della sostanza detenuta e ceduta, l'elevato grado di purezza e la commissione del fatto durante una misura di prevenzione e una misura cautelare non detentiva. È stata inoltre richiamata l'inammissibilità, in sede di legittimità, di una richiesta che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto di condanna e della censura sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione completa e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice valorizza elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, come i precedenti, la natura e qualità della sostanza stupefacente e la commissione del reato in costanza di misure restrittive o preventive.
  • La doglianza che si limiti a opporsi alla valutazione del giudice senza individuare specifici vizi di illogicità o arbitrarietà è generica e quindi inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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