Cassazione Penale, Sentenza n. 43551/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in sequestro di persona. Ha dedotto due motivi: (1) illegittimità della sottoposizione alla misura cautelare in pendenza del giudizio di cassazione, per violazione dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sequestro, contestando l'attendibilità del riconoscimento della persona offesa (contraddizioni sul nome) e lamentando incongruenze rispetto alla presenza di una seconda autovettura indicata dalla persona offesa ma non confermata da altri testi e dalle videoriprese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità: al momento della pronunzia la misura cautelare era divenuta esecutiva e quindi la Corte non poteva pronunciarsi sull'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.; peraltro l'ordinanza impugnata aveva già disposto la sospensione dell'esecuzione in attesa della definitività. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera rivalutazione di merito; il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la attendibilità del riconoscimento fotografico della persona offesa, spiegando l'errore materiale iniziale, e le incongruenze sulla seconda autovettura o sulle videoriprese sono state valutate non decisive e riconducibili a elementi di merito da trattare nel giudizio. Non risultano elementi concreti che inficino il quadro indiziario che giustifica la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.
Norme richiamate
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
La norma limita la possibilità di sindacare l'esecuzione della misura cautelare quando questa diventa esecutiva: una volta che la misura è esecutiva la Corte è inibita a pronunciarsi sull'esecuzione medesima in sede di legittimità. Pertanto questioni attinenti all'esecuzione (notifiche, rappresentanza del difensore, ecc.) non rientrano nell'oggetto del ricorso per cassazione sulla legittimità dell'ordinanza.
art. 28 reg. esec.
Norma regolamentare relativa agli adempimenti di cancelleria collegati all'esecuzione dei provvedimenti: la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per i conseguenti adempimenti esecutivi.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è divenuta esecutiva al momento della pronuncia della Corte di legittimità, questioni relative alla sua esecuzione non possono essere efficacemente discusse in cassazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
- La sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice di merito incide sulla possibilità pratica di eseguire la misura, ma non cambia il fatto che, una volta divenuta esecutiva, l'esecuzione resta materia distinta dalla legittimità dell'ordinanza impugnata.
- Il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa può costituire un elemento indiziario rilevante e sufficiente, in sede cautelare, se accompagnato da una motivazione non viziata; eventuali imprecisioni formali (es. errore materiale nell'indicazione delle fotografie) devono essere valutate nel loro contesto e possono non inficiare l'attendibilità complessiva.
- Divergenze o omissioni tra dichiarazioni della persona offesa, testimonianze oculari e videoriprese spesso costituiscono questioni di merito; tali discrasie non necessariamente annullano il quadro indiziario richiesto per la custodia cautelare, salvo che emergano elementi concreti e specifici che dimostrino la completa inattendibilità delle prove principali.
- Contestazioni riguardanti la correttezza delle notifiche o la legittimazione del difensore ad impugnare attengono all'esecuzione e alla regolarità formale e potrebbero dover essere trattate con strumenti procedurali adeguati (es. opposizione avverso l'esecuzione, istanze incidentali) piuttosto che in cassazione sulla legittimità dell'ordinanza.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario portare elementi concreti e nuovi che incidano sul quadro indiziario nel suo complesso; semplici ricostruzioni alternative dei fatti o la mera richiesta di rivalutazione probatoria sono in genere insufficienti.
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