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Sentenza

Sentenza n. 1130/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA relativa a un impianto eolico, con domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di avvio della valutazione di impatto ambientale presentata il 28 febbraio 2024 per un impianto eolico composto da nove aerogeneratori, nonché l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsti dall’art. 33 d.lgs. n. 152/2006. L’amministrazione, dopo avere verificato la completezza della documentazione e pubblicato il progetto, non aveva concluso il procedimento; a seguito della diffida del 13 febbraio 2026 aveva comunicato di essere in attesa delle risultanze tecniche della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006, della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio era già decorso e che la diffida del 13 febbraio 2026 non costituiva una nuova istanza idonea a far decorrere un nuovo termine.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità. Ha rilevato che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 25 agosto 2024; pertanto, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, c.p.a., l’azione avverso il silenzio doveva essere proposta entro un anno da tale scadenza, tenendo conto della sospensione feriale, e quindi entro il 1° settembre 2025. La diffida del 13 febbraio 2026 è stata qualificata come mero sollecito a definire il procedimento originario, non come nuova istanza di riapertura o di avvio di un nuovo procedimento. L’art. 31, comma 2, c.p.a. consente infatti la riproposizione dell’istanza solo quando sussistano i presupposti per una nuova istanza, con apertura di un procedimento distinto; non è sufficiente una diffida diretta alla conclusione del procedimento precedente, poiché ciò permetterebbe di eludere indefinitamente il termine decadenziale. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando astrattamente la nota come nuova istanza, al momento della proposizione del ricorso non sarebbe comunque decorso il termine di 160 giorni necessario per la conclusione del nuovo procedimento né si sarebbe formata l’inerzia impugnabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controinteressata, per euro 1.500,00 oltre accessori, mentre sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina l’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società ricorrente.

  • art. 24 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in relazione alla mancata conclusione del procedimento di VIA.

  • art. 25 d.lgs. n. 152/2006

    Individua la disciplina della conclusione del procedimento di VIA, il cui mancato perfezionamento è stato contestato con l’azione avverso il silenzio.

  • art. 33 d.lgs. n. 152/2006

    Prevede i diritti di istruttoria dei procedimenti ambientali; la domanda di rimborso del 50% è stata assorbita dall’irricevibilità del ricorso.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

    L’azione avverso il silenzio è soggetta al termine decadenziale annuale decorrente dalla scadenza del termine per concludere il procedimento. La riproposizione dell’istanza consente un nuovo termine solo se integra una nuova istanza, idonea ad avviare un procedimento distinto, non quando consiste in un mero sollecito o diffida a concludere il procedimento originario.

  • art. 117, comma 1, c.p.a.

    Rileva, insieme all’art. 31, comma 2, c.p.a., per la proposizione dell’azione avverso il silenzio entro il termine previsto dalla disciplina processuale.

  • legge n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni poste a fondamento della contestazione dell’inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, anche se l’inadempimento dell’amministrazione permane.
  • La riproposizione dell’istanza prevista dall’art. 31, comma 2, c.p.a. presuppone una nuova istanza di avvio, idonea ad aprire un procedimento distinto; non è sufficiente una diffida o un sollecito diretto a ottenere la conclusione del procedimento originario.
  • La qualificazione formale di un atto come diffida non è decisiva: occorre verificare se il suo contenuto richieda effettivamente la riapertura o l’avvio di un nuovo procedimento oppure si limiti a sollecitare la definizione di quello precedente.
  • Non è consentito utilizzare reiterate diffide a provvedere per prorogare indefinitamente il termine decadenziale per agire contro il silenzio, poiché ciò eluderebbe la funzione di certezza giuridica propria del termine annuale.
  • Quando l’atto successivo integri una nuova istanza, l’azione avverso il silenzio è comunque proponibile solo dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del nuovo procedimento e la formazione della relativa inerzia.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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