Cassazione Penale, Ordinanza n. 18688/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e non superava la prova di resistenza, risultando inoltre aspecifico in quanto mera reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. L'unico motivo deduceva violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 63 e 64 c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contro di sé in assenza del difensore e delle garanzie previste per l'interrogatorio o le sommarie informazioni. La censura riproponeva, secondo la Corte, le medesime doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito aveva ritenuto integrato il reato sulla base della spontanea ammissione dell'avvenuto furto e di ulteriori elementi probatori autonomi, non colpiti da inutilizzabilità.
Norme richiamate
art. 63 c.p.p.
Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale relativa alle dichiarazioni rese contra se.
art. 64 c.p.p.
Richiamato come parametro delle garanzie difensive asseritamente violate nella raccolta delle dichiarazioni dell'indagato/imputato.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le doglianze di legittimità che si limitano a riprodurre, senza autentica critica argomentativa, i motivi già dedotti in appello sono aspecifiche e non soddisfano l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- La deduzione di inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza difensore deve misurarsi con la tenuta degli ulteriori elementi probatori posti a fondamento della decisione: se la responsabilità è sorretta da autonoma prova non colpita dal vizio dedotto, il motivo non supera la prova di resistenza.
- La censura processuale è manifestamente infondata quando non incide realmente sul compendio probatorio decisivo valorizzato dal giudice di merito per affermare la responsabilità penale.
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