Sentenza del 16/12/2015 n. 1376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notificazione - Giacenza dello stesso presso l'Ufficio postale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario quando egli riceve la raccomandata informativa oppure, se la ricezione non avviene, decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Da tale momento inizia a decorrere il termine per l'impugnazione. Il testo non indica ulteriori statuizioni né le parti del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il momento di perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quando l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario e viene depositato presso l'ufficio postale, con invio della raccomandata informativa. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, occorre individuare il momento dal quale decorre il termine per impugnare l'atto.
Norme richiamate
Art. 140 codice di procedura civile
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario
Quando la notificazione non può essere eseguita direttamente, il perfezionamento nei confronti del destinatario richiede il rispetto degli adempimenti previsti, compreso l'invio della raccomandata informativa; il termine decorre dalla ricezione oppure, comunque, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010
La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, dopo dieci giorni dalla sua spedizione, evitando che la decorrenza del termine dipenda indefinitamente dalla mancata acquisizione dell'atto.
Massime di principio
- Nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la semplice spedizione della raccomandata informativa non coincide necessariamente con il perfezionamento immediato della notifica per il destinatario.
- Il destinatario ha conoscenza legale dell'atto al momento della ricezione della raccomandata oppure, se non la riceve, allo scadere del decimo giorno dalla spedizione.
- Il termine per proporre impugnazione decorre dal momento di perfezionamento della notificazione individuato secondo tali criteri.
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione è quindi essenziale documentare la data di spedizione e quella di eventuale ricezione della raccomandata informativa.
- L'individuazione del vincitore non è realmente determinabile dal solo estratto fornito, perché non sono indicate le parti né l'esito concreto del giudizio; l'indicazione del resistente riflette soltanto la natura della massima riportata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →