Cassazione Penale, Sentenza n. 27715/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo che ha portato alla sua condanna (Tribunale di Monza, 7/2/2020; irrevocabile 12/6/2022). La difesa ha fatto valere l'espulsione dall'Italia e la rinuncia del difensore di fiducia (Avv. E. Perego) quale motivo della mancata conoscenza; ha inoltre allegato comunicazioni PEC inviate da un altro difensore (Avv. F. Cardinali) per ottenere informazioni sul procedimento. La Corte territoriale ha ritenuto che la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio (mai revocata), unitamente alle notifiche ricevute in quel domicilio e alla stabilità del rapporto (mandato conferito il 22/12/2015 e rinuncia il 19/7/2018), costituiscano indici rilevanti di conoscenza del processo a carico del ricorrente, imponendo a quest'ultimo l'onere di informarsi sugli sviluppi. La mera rinuncia del difensore e l'uso di talune comunicazioni PEC non dimostrano l'incolpevole ignoranza richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata conoscenza incolpevole del processo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice di conoscenza effettiva, salvo che il condannato alleghi circostanze specifiche che provino l'incolpevole ignoranza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma invocata come disciplina della rescissione del giudicato: la Corte ha applicato i criteri per valutare la mancata conoscenza e l'incolpevole ignoranza del processo richiesti per il rimedio straordinario.
art. 420-bis cod. proc. pen. (formulazione anteriore alla Riforma Cartabia)
Testo richiamato per i presupposti della rescissione del giudicato (mancata conoscenza del processo e incolpevole ignoranza della celebrazione); la Corte ha applicato la giurisprudenza che interpreta tali presupposti.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla forma di trattazione dei ricorsi in materia di rescissione del giudicato (camera di consiglio non partecipata).
art. 335 cod. proc. pen.
Norma evocata nella ricostruzione fattuale circa le istanze inviate dal difensore (richiesta di essere informato sul numero del procedimento per depositare la nomina). La Corte ha valutato tali atti come insufficienti a dimostrare l'incolpevole ignoranza del ricorrente.
art. 6 CEDU
Principio richiamato nel ragionamento di legittimità: l'ignoranza "incolpevole" rilevante ai fini della tutela ex art. 6 non si configura quando l'imputato, con atti come nomina di difensore o elezione di domicilio, è venuto a conoscenza del procedimento ed ha l'obbligo di mantenere i contatti con il difensore.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono un forte indice di conoscenza del processo da parte dell'imputato e impongono l'onere di informarsi sugli sviluppi del procedimento.
- La sola rinuncia del difensore al mandato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo: il condannato deve allegare circostanze concrete e specifiche che giustifichino la mancata conoscenza e provino l'assenza di colpa.
- Se l'imputato si trova all'estero o è stato espulso, è comunque necessario adottare misure di diligenza (mantenere contatti con il difensore, nominare un difensore che segua il procedimento, revocare/espletare l'elezione di domicilio) per evitare che si ritenga volontaria la sottrazione alla conoscenza del processo.
- Le comunicazioni del difensore (anche via PEC) volte a ottenere informazioni sul procedimento possono essere valutate ma non suppliscono automaticamente all'onere del difensore nominato e dell'imputato di garantire la conoscenza effettiva: servono elementi probatori più solidi per ottenere la rescissione.
- Per ottenere il rimedio della rescissione del giudicato occorre dimostrare non solo la mancata conoscenza, ma che tale mancata conoscenza derivi da una causa non imputabile alla diligenza dovuta dell'imputato.
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