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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34442/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un ente locale aveva proposto domanda tardiva di restituzione, nel passivo del fallimento della società concessionaria della riscossione, chiedendo la consegna della banca dati completa in formato Access o Excel, dei software gestionali e della documentazione formata o utilizzata nell’esecuzione del servizio di accertamento e riscossione delle imposte, svolto in forza di un contratto di concessione poi risolto per inadempimento. In subordine, aveva chiesto l’ammissione al passivo per il danno derivante dalla mancata riconsegna. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per difetto di prova della proprietà e della specifica individuazione dei documenti. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto la domanda di restituzione, valorizzando il contratto, il capitolato speciale e le determine dirigenziali, ritenendo provata la titolarità dell’ente sulla documentazione e la sua consegna alla concessionaria. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 l.fall., sostenendo che l’azione di rivendica sarebbe stata improponibile perché i beni non erano stati fisicamente reperiti e inventariati dal curatore; (2) vizio di omesso esame della circostanza che i beni non erano stati inventariati; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 2704 c.c. e degli artt. 93, 99 e 103 l.fall., contestando che l’ente avesse provato con atto avente data certa sia la formazione sia la consegna dei documenti rivendicati, e contestando altresì il richiamo alla disciplina del mandato, ritenuta non compatibile con il rapporto concessorio di natura pubblicistica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la questione della mancata inventariazione non era stata affrontata dal tribunale e il ricorrente non aveva chiarito in quale atto processuale l’avesse effettivamente dedotta; inoltre, le circostanze addotte non dimostravano la mancata presa in consegna dei beni ai sensi dell’art. 88 l.fall. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il tribunale aveva correttamente desunto dai documenti con data certa anteriore al fallimento la sufficiente individuazione e la probabile consegna dei documenti al concessionario: per i documenti formati dalla concessionaria erano sufficienti le determine dirigenziali e, per banca dati e liste di carico, la descrizione era adeguata in ragione della natura elaborata e modificata dei dati nel rapporto concessorio; la presenza dei documenti presso la concessionaria era inoltre verosimile, con conseguente attenuazione della rigidità probatoria. Le considerazioni sul mandato ex art. 1713 c.c. sono state considerate solo argomentative e non decisive. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’ente intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    richiamato come base della domanda tardiva di restituzione presentata dall’ente locale

  • art. 88 l.fall.

    evocato in relazione alla prova della mancata presa in consegna dei beni da parte della procedura

  • art. 103 l.fall.

    richiamato dai motivi di ricorso in tema di domanda di rivendica/restituzione nel fallimento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l’asserita pronuncia oltre i limiti della domanda o su questioni non dedotte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio di violazione di legge denunciato in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla proprietà e consegna dei documenti

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della data certa dei documenti prodotti

  • art. 93 l.fall.

    richiamato tra le norme del procedimento di verifica del passivo

  • art. 99 l.fall.

    richiamato tra le norme dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 1713 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per affermare l’obbligo di rendere il conto e consegnare i documenti relativi all’incarico cessato

  • art. 621 c.p.c.

    richiamato per escludere una rigorosa pretesa probatoria, valorizzando la verosimiglianza della presenza dei documenti presso il concessionario

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. U, 20867/2020

    richiamata insieme ad altra pronuncia delle Sezioni Unite sul contributo unificato

  • Cass. Sez. U, 4315/2020

    richiamata insieme ad altra pronuncia delle Sezioni Unite sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendica o restituzione nel fallimento, il ricorrente deve dedurre e provare con precisione l’oggetto della pretesa e la sua titolarità; tuttavia, quando la documentazione sia stata formata o utilizzata nel corso di un rapporto concessorio o di gestione e risulti individuata tramite atti con data certa, è sufficiente una descrizione per categorie e criteri oggettivi, senza necessità di elencazione analitica di ogni singolo documento.
  • La censura di omessa considerazione della mancata inventariazione è inammissibile se la questione non risulta trattata dal giudice di merito e il ricorrente non indica con chiarezza dove l’abbia tempestivamente dedotta nel processo.
  • La mancata proposta di un protocollo di ricerca documentale o la sola rinuncia a una domanda subordinata di danno non sono, di per sé, prova della mancata consegna o del mancato possesso dei beni da parte della procedura.
  • In presenza di documenti elaborati nel corso del rapporto e di atti pubblici anteriori al fallimento che ne consentano l’individuazione, il giudice può ritenere provata la consegna o comunque la verosimile disponibilità dei beni presso il concessionario, attenuando la rigidità della prova richiesta.
  • Le considerazioni sul mandato possono essere utilizzate come supporto argomentativo per disciplinare gli obblighi di restituzione e di rendiconto del soggetto cessato dall’incarico, anche se il rapporto originario abbia natura concessoria pubblicistica, purché la soluzione sia coerente con il contenuto concreto dell’obbligazione restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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