Sentenza n. 14997/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0003286 del 19.05.2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Lotto n. 5 (Firenze) della procedura n. DAC.0260.2025 avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi di manutenzione dei Mezzi d’Opera in dotazione alle DOIT di RFI” (CIG B6BD9C926A); - del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0001085 del 18.02.2026, con cui RFI ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura n. DAC.0260.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi in particolare • il Disciplinare di gara, ove occorra e comunque nei limiti dell’interesse fatto valere; • ove occorra, e per quanto di ragione in relazione al motivo subordinato dedotto in narrativa, dei provvedimenti (e/o delle comunicazioni di aggiudicazione) con cui RFI ha disposto l’aggiudicazione dei Lotti nn. 15 (Verona) e 14 (Venezia) in favore, rispettivamente, delle società controinteressate Mazzitecnology S.r.l. e Railoc S.r.l., unitamente ai relativi verbali di gara nella parte in cui precludono lo scorrimento delle relative graduatorie in favore della ricorrente; per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al Lotto n. 5 (ovvero, in subordine, dei contratti relativi ai Lotti nn. 15 e 14), ove stipulato/i, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna di RFI al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro nell’aggiudicazione del Lotto n. 5 (ovvero, in via subordinata, dei Lotti nn. 15 e 14).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per grave illecito professionale derivante dalla produzione di certificazioni ISO revocate e di un attestato formativo non emesso dall'ente certificatore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal Lotto n. 5 di una procedura ristretta per servizi di manutenzione dei mezzi d'opera di RFI, nonché gli atti connessi e, in via subordinata, le aggiudicazioni di altri lotti e la clausola del disciplinare relativa agli effetti delle modifiche delle graduatorie dopo l'applicazione del vincolo di aggiudicazione. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione e subentro. L'esclusione era fondata sulla produzione di un certificato ISO 45001/ISO 14001 che risultava sospeso e poi revocato prima della scadenza delle offerte, nonché di un certificato di qualifica professionale intestato a un dipendente, disconosciuto dall'ente certificatore come non emesso e riferito a un diverso operatore e a un'altra impresa. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, carenza istruttoria e illogicità, violazione del principio della fiducia, della lex specialis e della proporzionalità, sostenendo l'assenza di dolo o negligenza. Ha affermato di avere fatto affidamento sul documento consegnato dal dipendente e di non essere stata informata della revoca delle certificazioni ISO. Con il secondo motivo ha dedotto sproporzione della sanzione espulsiva, poiché i documenti riguardavano elementi premiali e benefici sulla cauzione, non requisiti di partecipazione, sostenendo che sarebbe stata sufficiente la decurtazione dei punteggi e contestando la clausola del disciplinare che impediva effetti sulle graduatorie degli altri lotti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante integri una fattispecie riconducibile al grave illecito professionale, senza automatismo espulsivo, ma previa valutazione concreta dell'amministrazione sull'effettiva falsità o fuorvianza dell'informazione, sulla sua idoneità a sviare le valutazioni e sull'incidenza sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Nel caso concreto, la falsità delle informazioni relative alla validità delle certificazioni ISO e al possesso dell'attestato professionale è stata ritenuta indubbia; la documentazione era idonea a incidere sull'attribuzione del punteggio tecnico e sulla riduzione della cauzione. La valutazione della stazione appaltante sulla negligenza è stata giudicata ragionevole: l'operatore economico deve verificare, con i mezzi disponibili, la validità e l'efficacia della documentazione prodotta in gara, secondo una diligenza qualificata propria dell'attività d'impresa. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso la sproporzione, rilevando che gli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 consentono di considerare le informazioni false o fuorvianti incidenti anche sulle decisioni relative alla selezione e all'aggiudicazione, non soltanto sull'ammissione o sull'esclusione. Infine, la clausola sul vincolo di aggiudicazione non è stata applicata come automatica causa espulsiva dagli altri lotti: RFI si era limitata a riservarsi di valutare l'estensione dell'esclusione ove fosse stata accertata la medesima condotta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore di RFI e di ciascuna delle controinteressate costituite, liquidate in euro 1.000 per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in presenza di contraddittorio e documentazione completi.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della definizione semplificata nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
La disposizione consente l'esclusione per grave illecito professionale, purché la stazione appaltante dimostri l'incidenza del fatto sull'integrità o affidabilità dell'operatore.
art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato per la necessità che il grave illecito sia idoneo a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e sia dimostrato con adeguati mezzi di prova.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
La produzione, anche negligente, di informazioni false o fuorvianti rileva quale grave illecito professionale quando sia suscettibile di influenzare le decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione.
art. 98, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai mezzi di prova adeguati e agli indizi gravi, precisi e concordanti necessari per dimostrare la fattispecie escludente.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
Richiamato per la segnalazione all'ANAC delle false dichiarazioni o della falsa documentazione e per l'eventuale iscrizione nel casellario in presenza di dolo o colpa grave.
art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della facoltà, prevista negli atti di gara, di escludere motivatamente operatori privi di adeguata affidabilità professionale.
art. 2 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato il principio della fiducia, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza dell'operatore professionale richiede un livello maggiore e adeguato alla natura dell'attività esercitata, comprendendo la verifica della validità e dell'efficacia dei documenti prodotti in gara.
art. 57, par. 4, direttiva 2014/24/UE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di proporzionalità; il TAR ha ritenuto comunque giustificata l'esclusione sulla base degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
artt. 1 e 3 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di risultato e di accesso al mercato, ma ritenuti non ostativi all'esclusione per grave illecito professionale.
Massime di principio
- La produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante in materia di esclusione, selezione o aggiudicazione può integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
- L'esclusione per grave illecito professionale non è automatica: la stazione appaltante deve valutare concretamente la falsità o fuorvianza dell'informazione, la sua idoneità a sviare il processo decisionale e l'incidenza della condotta sull'integrità o affidabilità dell'operatore, con adeguati mezzi di prova.
- Il giudice amministrativo esercita sulla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante in materia di affidabilità professionale un sindacato estrinseco, limitato alla verifica della ragionevolezza e dell'assenza di arbitrarietà della decisione espulsiva.
- L'operatore economico che partecipa a una gara deve verificare, con tutti i mezzi concretamente disponibili e secondo la diligenza qualificata propria dell'attività d'impresa, la validità e l'efficacia delle certificazioni e degli attestati prodotti, anche quando tali documenti rilevino per punteggi premiali o benefici sulla garanzia.
- La circostanza che un documento non riguardi un requisito di ammissione, ma un elemento premiale o utile alla riduzione della cauzione, non esclude di per sé la rilevanza espulsiva della sua falsità o inattendibilità quando essa sia idonea a influenzare le decisioni relative alla selezione o all'aggiudicazione.
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