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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Revocazione - Limiti e condizioni - Possibilità di rivalutazione del materiale probatorio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo di aver rinvenuto dopo la sentenza di secondo grado due documenti decisivi: un avviso di accertamento emesso nei confronti del dante causa della cessione e l'estratto del ruolo con la quietanza del pagamento delle imposte. Secondo il ricorrente, tali documenti avrebbero dimostrato che il prezzo effettivo dell'azienda era pari a 200.000 euro e avrebbero condotto a una diversa determinazione della plusvalenza. La revocazione è stata ritenuta inammissibile e manifestamente infondata perché non è stata dimostrata né la decisività dei documenti né l'impossibilità, per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, di produrli nel giudizio originario.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso per revocazione e l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione. Ha inoltre escluso la rivalutazione del materiale probatorio già esaminato. Il pagamento della maggiore imposta da parte del venditore, anche mediante rottamazione, è stato considerato soltanto un indizio non univoco del prezzo della compravendita, non una prova decisiva. È stata altresì esclusa la forza maggiore, poiché, considerati i rapporti contenziosi tra le parti e le motivazioni già espresse nella sentenza di primo grado, il contribuente avrebbe potuto ricercare i documenti con la media diligenza. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 3, c.p.c.

    se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario

    La revocazione è ammessa soltanto quando il documento sopravvenuto o successivamente rinvenuto sia realmente decisivo e quando la mancata produzione nel giudizio originario dipenda da forza maggiore o da un fatto dell'avversario, non da negligenza della parte.

  • Art. 398 c.p.c.

    È stato richiamato per dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso per revocazione.

  • Art. 373 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza dopo la proposizione del ricorso per Cassazione; l'istanza è stata rinviata a una specifica richiesta da presentare all'esito del deposito del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per documenti nuovi non consente di riaprire il giudizio per rivalutare prove già esaminate o per attribuire maggiore peso a un nuovo elemento probatorio.
  • Il documento deve essere decisivo, cioè idoneo da solo o in modo determinante a modificare l'esito della controversia; un elemento meramente indiziario o compatibile con più ricostruzioni non è sufficiente.
  • La parte deve dimostrare concretamente che non poteva procurarsi o produrre il documento nel giudizio originario. La semplice conoscenza successiva non basta se la ricerca era possibile applicando la media diligenza.
  • La presenza di rapporti contenziosi, di documenti già disponibili o di motivazioni giudiziali che indicavano la rilevanza di una determinata circostanza può rendere esigibile una verifica tempestiva e quindi escludere la forza maggiore.
  • Il pagamento di imposte o l'esistenza di un accertamento fiscale nei confronti di un'altra parte non dimostrano automaticamente il reale prezzo di una compravendita: devono essere valutati insieme agli altri elementi probatori.
  • Quando il contenuto di una scrittura privata diverge significativamente da quello del successivo atto pubblico, il giudice può ritenere non provato che il prezzo indicato nella scrittura privata sia rimasto quello definitivo.

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