Ordinanza n. 195/2026 - Bologna, Sezione 2
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ferrara sull’istanza presentata dal ricorrente in data 31 marzo 2026 (PG. […]), ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” del Comune di Ferrara, volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio in situazione di “estrema emergenza abitativa”; E PER LA CONSEGUENTE declaratoria dell’obbligo del Comune di Ferrara di provvedere in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro un termine perentorio; E PER QUANTO DI RAGIONE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3, C.P.A., PER L’ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa del ricorrente all’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, co. 3, cp.a.; E PER L’EFFETTO: - ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di provvedere all’assegnazione di un alloggio ERP al ricorrente, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento; - in subordine, per il caso di mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 15 (quindici) giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto congruo dal Tribunale avuto riguardo all'urgenza della situazione dedotta in giudizio; - e, in ogni caso, di nominare sin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione. E previa concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Ferrara sull'istanza del 31 marzo 2026 per l'assegnazione di un alloggio ERP in situazione di estrema emergenza abitativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ferrara sull'istanza presentata il 31 marzo 2026 ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP. Ha chiesto, in via cautelare ex art. 55 c.p.a., l'adozione delle misure ritenute idonee ad assicurare la tutela del diritto all'abitazione, anche mediante l'assegnazione provvisoria di un alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare. Ha ritenuto che il Tribunale non potesse sostituirsi al Comune, neppure in via cautelare, nell'adozione delle misure richieste, poiché l'assegnazione dell'alloggio presupponeva, secondo la stessa disciplina invocata dalla ricorrente, il completamento dell'istruttoria avviata dall'amministrazione, come risultava anche dalla nota comunale del 22 aprile 2026. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione. L'ordinanza non ha definito la domanda principale relativa al silenzio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente, nei casi previsti, l'accertamento della fondatezza della pretesa; nel caso concreto non è stata definita la domanda principale.
art. 117 c.p.a.
Costituisce il rito richiamato per l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura richiesta è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe comportato la sostituzione del giudice all'amministrazione prima del completamento dell'istruttoria.
art. 3 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Ferrara
La disciplina regolamentare richiamata presuppone il completamento dell'istruttoria amministrativa ai fini dell'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP.
Massime di principio
- Nell'ambito della tutela cautelare contro il silenzio, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di un provvedimento che presupponga il completamento dell'istruttoria amministrativa prevista dalla disciplina applicabile.
- La domanda cautelare diretta a ottenere l'assegnazione provvisoria di un bene o beneficio pubblico è inammissibile quando l'assegnazione richieda valutazioni e accertamenti amministrativi non ancora completati.
- La dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare non definisce la domanda principale proposta contro il silenzio dell'amministrazione.
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