Sentenza n. 2267/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1150/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, l'importo complessivo di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indicava il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire e si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015. La ricorrente non aveva inoltre partecipato alla camera di consiglio. La questione centrale riguardava, quindi, la validità della procura speciale nel processo amministrativo telematico, la possibilità di considerare la procura separata come apposta in calce al ricorso e l'eventuale sanabilità del vizio mediante rinnovazione o errore scusabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Il TAR ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura esaminata, priva dell'indicazione del TAR competente e degli estremi del giudicato da eseguire, era assolutamente generica. La disciplina tecnica del processo amministrativo telematico, che consente di depositare telematicamente la copia informatica di una procura redatta su foglio separato, non elimina l'esigenza che la procura contenga autonomamente elementi identificativi della controversia; la mera allegazione informatica al ricorso non equivale, in tale situazione, a procura apposta in calce. Il Collegio ha inoltre affermato che la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso e che il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Non è stato ritenuto applicabile neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti; pertanto, per i ricorsi notificati dopo tale pronuncia, non era giustificata la regolarizzazione. Il rilievo d'ufficio è stato deciso senza ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente in camera di consiglio e tale assenza è stata ritenuta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Prevede, tra l'altro, la possibilità di chiedere la penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione in rito della controversia mediante dichiarazione di inammissibilità.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avvisare le parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, data l'assenza del difensore in camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla possibilità di sanare il vizio della procura; il TAR ha escluso tale possibilità per la mancanza originaria della procura speciale richiesta.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non è stata ritenuta applicabile per sanare ex post la mancanza dei requisiti della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
Consente eccezionalmente la rimessione in termini in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato negato perché l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato un orientamento già esistente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione consente l'allegazione telematica della copia informatica della procura separata, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel giudicato posto a fondamento dell'ottemperanza.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura speciale correttamente formata.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi autonomamente idonei a identificare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata che si limiti a conferire genericamente il mandato per il riconoscimento di un diritto, senza indicare il giudizio specifico o il provvedimento da eseguire, non soddisfa il requisito di specialità ed espone il ricorso all'inammissibilità.
- La possibilità, prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, di depositare con il ricorso la copia informatica di una procura redatta su foglio separato non trasforma automaticamente tale procura in una procura validamente apposta in calce: l'allegazione telematica non supplisce alla mancanza, nel testo della procura, degli elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante la rinnovazione prevista per i difetti della rappresentanza processuale.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo è istituto eccezionale e non opera quando la parte abbia scelto un orientamento processuale meno prudente tra indirizzi interpretativi già esistenti, soprattutto dopo che l'Adunanza plenaria abbia confermato uno di tali indirizzi.
- L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non richiede un ulteriore avviso quando il difensore, pur ritualmente convocato, non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio nella quale la questione viene rilevata e discussa.
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