Cassazione Penale, Sentenza n. 15212/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per reati edilizi e antisismici. Il ricorrente ha contestato: 1) l'attribuzione della qualità di committente a suo carico data l'esecuzione delle opere dalla madre e la successiva donazione dell'immobile; 2) la responsabilità per le opere esterne nonostante la comproprietà con la sorella e la mancanza di contributo causale personale (eccezione rispetto all'art. 40 c.p.); 3) l'applicabilità della normativa antisismica ad alcune opere (affermazione che alcune opere, come pista carrabile e brecciolino, non rilevano ai fini antisismici); 4) la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) la prescrizione di taluni reati per incertezza sulla data di ultimazione dei lavori, con richiamo al principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenuti generici o consistenti in richiesta di riesame del fatto non consentita in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa motivazione sul punto della applicabilità dell'art. 131-bis c.p.: ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riferimento a quella omissione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale questione alla Corte d'appello di Napoli (altra sezione). Per il resto la sentenza di merito, che aveva confermato la condanna (3 mesi di arresto e ammenda di €35.000,00) è stata confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta dall'imputato in appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata non fornisca motivazione sull'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità e ha annullato il provvedimento limitatamente a questo punto disponendo il rinvio per nuovo esame.
art. 40 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità penale richiede un contributo causale e non può fondarsi soltanto su omissione di controllo; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e ha confermato gli accertamenti di merito sulla sussistenza di concorso/committente.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato tra i presupposti formali dell'impugnazione; nonostante l'eccezione, la Cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte generici e inammissibili.
d.P.R. 380/2001 (artt. 44, 64, 65, 71, 72, 73, 83, 93-95)
"In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato"
Le sezioni unite della giurisprudenza richiamate nella decisione sono state applicate per ritenere che l'ampliamento con pareti in blocchi e solaio in latero cemento rientri nella normativa antisismica e costituisca contravvenzione se non denunciato o autorizzato; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito su questo punto.
art. 95 d.P.R. 380/2001
Contestata dal ricorrente con riferimento alla prescrizione e alla rilevanza antisismica di alcune opere; la Corte ha ritenuto che per l'ampliamento contestato sussista rilevanza antisismica e che non fosse prescritta la contravvenzione alla data della sentenza di appello.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma citata in relazione al limite nella riproduzione dei motivi e alla necessità di motivazione essenziale; la Cassazione ha osservato che alcuni motivi erano generici e non consentivano sindacato di merito.
art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.
Citato nella sentenza come norma richiamata per l'accertamento di responsabilità al momento del rinvio (il testo recita tale riferimento testuale), senza che la Cassazione ne modifichi gli esiti di merito già definiti.
Massime di principio
- La semplice qualità di proprietario non basta di per sé a configurare la responsabilità penale per opere abusive: è necessario dimostrare il contributo causale o il concorso (ad esempio istigazione o gestione diretta dei lavori). Tuttavia, la giurisprudenza ammette il concorso del committente quando mancano prove di una ditta esterna o quando le opere appaiono realizzate "in economia" dallo stesso proprietario.
- Per i reati antisismici (DPR 380/2001), la norma sanziona qualsiasi intervento edilizio rilevante in zona sismica che non sia preceduto da denuncia o titolo abilitativo, anche se non sono impiegate opere in conglomerato cementizio armato: pertanto interventi strutturali o che incidono sulle parti portanti sono generalmente soggetti alla normativa.
- Sull'eccezione di prescrizione, il punto cruciale è la prova della data di ultimazione dei lavori: in dubbio opera il favor rei, per cui incertezza sulla data può determinare l'estinzione per prescrizione; la motivazione di merito deve però esaminare e motivare adeguatamente le prove disponibili.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) deve essere espressamente formulata e la decisione di merito deve motivare specificamente sul punto; l'omessa motivazione su tale richiesta comporta l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- In Cassazione i motivi devono essere puntuali e non meramente ricorsivi: eccezioni generiche o richieste di rivalutazione del fatto sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Quando la cognizione penale riguarda più atti (opere interne/esterne), il giudice deve specificare quali interventi sono ritenuti rilevanti ai fini delle norme contestate (es. antisismiche) e motivare analiticamente; l'assenza di tale specificazione può essere motivo di censura.
- Le decisioni di merito corredate da accertamenti fattuali dettagliati (perizia tecnica, sopralluoghi, descrizione materiali e strutture) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo errori di diritto o omissioni motivazionali.
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