Ordinanza n. 391/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Questore Agricola, notificato a mezzo pec il 02/12/2025, con il quale è stato disposto il respingimento della istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto manifestamente infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno ritenuto manifestamente infondato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore notificato il 2 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare l’inserimento sociale e lavorativo maturato medio tempore in Italia. Il ricorrente ha allegato l’inizio di un’attività lavorativa già alla fine del 2024, proseguita nel 2025, documentata anche mediante modello Unilav trasmesso nel luglio 2025, prima dell’adozione del diniego, nonché l’instaurazione di un ulteriore rapporto lavorativo successivo al provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego. Il giudice ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per la tutela interinale, rilevando che, prima di adottare un diniego di rilascio del permesso di soggiorno, l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale e lavorativo maturato nel frattempo dallo straniero, anche ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione. Tale valutazione deve considerare la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, i rapporti lavorativi in Italia e la permanenza di legami con il Paese d’origine. La necessità della ponderazione è stata ritenuta particolarmente rilevante perché il ricorrente aveva allegato attività lavorativa già iniziata alla fine del 2024 e proseguita nel 2025, con documentazione trasmessa prima del diniego. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo, sulla base di una sommaria delibazione.
Massime di principio
- Prima di adottare un diniego di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero fino al momento del provvedimento.
- La valutazione dell’inserimento dello straniero deve essere effettiva e complessiva e deve tener conto della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari, dei rapporti lavorativi intercorrenti in Italia e della permanenza di legami con il Paese d’origine.
- L’attività lavorativa iniziata o documentata prima dell’adozione del diniego deve essere considerata dall’Amministrazione, anche se la relativa documentazione è stata trasmessa tardivamente rispetto all’inizio del rapporto, purché sia stata acquisita prima del provvedimento.
- Nella valutazione della posizione dello straniero, l’Amministrazione deve considerare anche l’eventuale possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Come è indicizzato
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