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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38470/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 20 marzo 2025 deducendo un unico motivo: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il beneficio; tuttavia il testo della decisione non consente di ricostruire ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta né sul reato presupposto, oltre al fatto che il giudice di merito aveva valorizzato l'intensità del dolo e il comportamento successivo al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. con argomentazioni logiche e non sindacabili in sede di legittimità, facendo leva su elementi concreti della condotta, sul grado di colpevolezza, sull'intensità del dolo e sul comportamento susseguente al reato, formulando una prognosi sfavorevole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di una valutazione di merito che consideri elementi concreti della condotta, il grado di colpevolezza, l'intensità del dolo e il comportamento susseguente al reato; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito fondi la decisione su elementi concreti della condotta e sulla concreta espressione della colpevolezza, non su una valutazione astratta della gravità del reato.
  • La valutazione sull'intensità del dolo e sul comportamento successivo al reato integra un tipico giudizio di merito; se non è manifestamente illogica, non può essere rivalutata in cassazione.
  • Quando il ricorso investe esclusivamente il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e la motivazione di merito è logicamente articolata, il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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