Regolamento (UE) 2026/855
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/855 della Commissione, del 14 aprile 2026, sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati richiesti per il cambio di fornitore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944 e definisce un modello di riferimento comune per lo scambio di dati e le procedure tecniche del cambio di fornitore di energia elettrica. Mira a ridurre gli ostacoli amministrativi, favorire la concorrenza nel mercato retail e garantire trasparenza, non discriminazione e interoperabilità tra Stati membri. Introduce inoltre obblighi di pubblicazione delle prassi nazionali, ruoli dei soggetti di mercato e tempi procedurali, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, alla sicurezza dei dati e alla verifica dell’identità.
Stabilisce requisiti di interoperabilità e procedure trasparenti e non discriminatorie per l’accesso ai dati necessari al cambio di fornitore nel mercato dell’energia elettrica, con processo tecnico completabile entro 24 ore in giorni lavorativi a decorrere dal 2026.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese elettriche e agli altri partecipanti al mercato del settore elettrico coinvolti nel cambio di fornitore, inclusi nuovo fornitore, fornitore precedente, amministratore del punto di misurazione, amministratore dei dati misurati, responsabile del bilanciamento, soggetti delegati e altri soggetti interessati o aventi diritto. Riguarda il mercato al dettaglio dell’energia elettrica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede però flessibilità nazionale nella combinazione/riorganizzazione di alcune fasi procedurali e nella designazione di soggetti diversi per alcune responsabilità. Non disciplina il cambio di aggregatore o di organizzatore della condivisione dell’energia se non in via incidentale, concentrandosi specificamente sul cambio di fornitore di energia elettrica.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/855 della Commissione sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati richiesti per il cambio di fornitore
Il regolamento attua l’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944 nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica, con l’obiettivo di rendere effettivo e rapido il cambio di fornitore, riducendo gli ostacoli amministrativi e rafforzando concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore. Il testo si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 sui dati di misurazione e consumo e costruisce un modello di riferimento tecnico comune, ma adattabile alle specificità nazionali.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento nasce dall’esigenza di armonizzare, in tutta l’Unione, l’accesso ai dati e il loro scambio nelle procedure di switching, così da consentire ai clienti finali di cambiare fornitore in modo semplice, sicuro e non discriminatorio. La Commissione richiama la necessità di interoperabilità tra Stati membri, di procedure standardizzate e di solidi meccanismi di sicurezza, anche in funzione della possibilità di programmi collettivi di cambio di fornitore e della protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese elettriche del mercato retail e ai partecipanti al mercato coinvolti nel cambio di fornitore: nuovo fornitore, fornitore precedente, amministratore del punto di misurazione, amministratore dei dati misurati, responsabile del bilanciamento e altri soggetti interessati o aventi diritto. Riguarda specificamente il cambio di fornitore di energia elettrica, anche se il considerando menziona che il passaggio può in concreto accompagnarsi al cambio di aggregatore o di organizzatore della condivisione dell’energia; tali ipotesi restano però fuori dall’oggetto specifico del regolamento.
Modello di riferimento e interoperabilità
L’articolo 1 istituisce un modello di riferimento che definisce regole e procedure per l’interoperabilità dei dati necessari al cambio di fornitore. Il modello è tecnologicamente neutro e si fonda su tre componenti: ruoli, informazioni e processi. L’allegato precisa che le fasi procedurali nazionali possono essere combinate o svolte in ordine diverso, purché restino rispettati i requisiti sostanziali del regolamento.
Ruoli e responsabilità dei soggetti di mercato
Il nuovo fornitore ha un ruolo centrale: deve verificare l’identità del cliente finale, individuare il punto o i punti di contabilizzazione interessati, ottenere le autorizzazioni necessarie, presentare la richiesta di registrazione e ricevere i dati di misurazione iniziali per una fatturazione corretta. Il fornitore precedente deve emettere la fattura di conguaglio finale e ricevere i dati di misurazione dopo la cessazione della fornitura. L’amministratore del punto di misurazione, o il soggetto delegato ove previsto dallo Stato membro, mette a disposizione le informazioni pertinenti, convalida le richieste, gestisce i registri e notifica gli aggiornamenti ai soggetti interessati e agli aventi diritto.
Procedure operative per il cambio di fornitore
L’allegato descrive due procedure fondamentali: il cambio di fornitore e l’annullamento del cambio. La procedura di cambio parte dal contatto tra cliente finale e nuovo fornitore, può includere una verifica facoltativa di eventuali vincoli contrattuali e, se del caso, la richiesta anticipata delle caratteristiche del punto di contabilizzazione. Seguono la conclusione del contratto, la richiesta tecnica di registrazione nel registro dei punti di misurazione, la convalida da parte dell’amministratore competente, la notifica ai soggetti interessati e l’aggiornamento dei registri con decorrenza dalla data indicata nel contratto.
Processo tecnico e termine delle 24 ore
Per dare attuazione all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/944, il regolamento stabilisce che il processo tecnico di registrazione del nuovo fornitore per il punto di contabilizzazione, ossia le fasi da 1.13 a 1.19 dell’allegato, deve poter essere completato entro 24 ore in qualsiasi giorno lavorativo entro il 2026. Il testo sottolinea che il fornitore corrente non deve ostacolare o ritardare il passaggio e che il diritto del cliente a cambiare fornitore deve restare non discriminatorio quanto a costi, oneri e tempi.
Annullamento del cambio di fornitore e diritto di recesso
La procedura di annullamento del cambio è ammessa solo se la fornitura non è ancora iniziata sulla base del nuovo contratto e si coordina con il diritto nazionale e unionale di recesso, inclusa la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Se il nuovo contratto è già entrato in esecuzione, il cliente non può più usare la procedura di annullamento tecnica e dovrà eventualmente attivare una nuova procedura di cambio o l’azione prevista dal diritto nazionale di tutela dei consumatori.
Comunicazione delle prassi nazionali e archivio pubblico
Gli Stati membri devono designare un’autorità competente o un altro soggetto incaricato della mappatura delle prassi nazionali di attuazione del modello di riferimento e trasmettere tali informazioni a ENTSO-E e all’EU DSO. Le informazioni devono essere pubblicate in un archivio pubblico accessibile, ampliando quello già esistente per i dati di misurazione e consumo. La Commissione deve essere informata entro il 1° luglio 2027, mentre gli orientamenti tecnici per la comunicazione delle prassi nazionali devono essere predisposti e pubblicati entro il 1° luglio 2026.
Sicurezza, autenticazione e protezione dei dati
Il regolamento insiste sulla necessità di canali di comunicazione sicuri e autenticati. I fornitori devono verificare l’identità del cliente finale, preferibilmente mediante soluzioni a due fattori o equivalenti, anche facendo ricorso ai portafogli europei di identità digitale. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e, per i contatori intelligenti considerati apparecchiature terminali, anche la direttiva 2002/58/CE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 3, relativo all’applicazione del modello di riferimento da parte delle imprese elettriche, si applica solo dal 31 dicembre 2026. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo il suo impianto, richiede un coordinamento tra operatori, autorità nazionali, Commissione, ENTSO-E ed EU DSO per assicurare un’attuazione uniforme ma flessibile.
Disposizioni principali
Oggetto e modello di riferimento
L’articolo 1 stabilisce requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso e lo scambio dei dati nel cambio di fornitore. Il regolamento introduce un modello di riferimento che definisce norme, procedure, partecipanti al mercato, ruoli e responsabilità per il passaggio del cliente finale da un fornitore all’altro. Il processo tecnico per il cambio di fornitore deve poter essere completato entro 24 ore in qualsiasi giorno lavorativo entro il 2026, in coerenza con la direttiva (UE) 2019/944.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 richiama definizioni chiave, tra cui fornitore di energia elettrica, cliente finale, punto di misurazione, punto di contabilizzazione, amministratore del punto di misurazione, amministratore dei dati misurati, amministratore delle autorizzazioni, autenticazione e autorizzazione. Sono definiti anche i concetti di avente diritto, soggetto interessato e fornitore futuro, utili per la gestione dei flussi informativi e degli aggiornamenti nei registri.
Applicazione del modello di riferimento e organizzazione del mercato
L’articolo 3 impone alle imprese elettriche del mercato al dettaglio di applicare il capo II e il modello di riferimento contenuto nell’allegato. L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a comunicare le prassi nazionali di attuazione, a rendere accessibili le informazioni sull’organizzazione del mercato e i ruoli specifici, e consente di attribuire talune responsabilità dell’amministratore del punto di misurazione a un soggetto diverso, purché ciò sia chiaramente indicato nella mappatura nazionale dei ruoli.
Responsabilità dei soggetti coinvolti nel cambio
Gli articoli 5, 6 e 7 distribuiscono le responsabilità tra nuovo fornitore, fornitore precedente e amministratore del punto di misurazione o soggetto delegato. Il nuovo fornitore verifica l’identità del cliente finale, identifica il punto di contabilizzazione, ottiene le autorizzazioni, registra la richiesta di cambio e può chiedere l’annullamento se il contratto è revocato. Il fornitore precedente emette la fattura di conguaglio finale e riceve i dati di misurazione finali. L’amministratore del punto di misurazione gestisce la richiesta, informa i soggetti interessati e consente l’accesso agli impianti di prova.
Procedure di accesso e scambio dei dati
L’articolo 8 impone l’applicazione delle procedure 1 e 2 dell’allegato per accesso e scambio dei dati. L’allegato descrive la procedura di cambio di fornitore e quella di annullamento del cambio, con fasi dettagliate che coprono contatto iniziale, eventuale verifica di vincoli contrattuali, richiesta di caratteristiche del punto di contabilizzazione, conclusione del contratto, registrazione del nuovo fornitore, notifiche ai soggetti interessati e richiesta/trasmissione dei dati di misurazione.
Comunicazione delle prassi nazionali e archivio pubblico
L’articolo 9 impone agli Stati membri di designare un’autorità competente o altro soggetto per la comunicazione delle prassi nazionali, di mantenerne una mappatura dettagliata e di trasmetterla a ENTSO-E e EU DSO per la pubblicazione in un archivio pubblico. La comunicazione deve avvenire secondo gli orientamenti tecnici di cui all’articolo 11 e la Commissione deve esserne informata entro il 1° luglio 2027.
Ruolo di ENTSO-E ed EU DSO
L’articolo 10 assegna a ENTSO-E e EU DSO il compito di elaborare e pubblicare gli orientamenti per la comunicazione delle prassi nazionali, raccogliere le informazioni trasmesse dagli Stati membri e mantenerle in un archivio pubblico, ampliando quello già esistente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162. Tali soggetti collaborano anche con la Commissione nel monitoraggio dell’attuazione del modello di riferimento.
Orientamenti tecnici
L’articolo 11 prevede che entro il 1° luglio 2026 ENTSO-E e EU DSO elaborino e pubblichino orientamenti per la comunicazione delle prassi nazionali in materia di cambio di fornitore, da rendere accessibili al pubblico.
Allegato: procedura tecnica di switch e annullamento
L’allegato dettaglia il modello di riferimento, le informazioni scambiate e le tabelle operative. La procedura di cambio di fornitore include, tra l’altro, autenticazione del cliente, eventuali verifiche contrattuali, eventuale richiesta anticipata delle caratteristiche del punto di contabilizzazione, conclusione del contratto, richiesta di registrazione del nuovo fornitore, convalide, notifiche e aggiornamenti dei registri. La procedura di annullamento è consentita solo se la fornitura non è ancora iniziata e dipende anche dalle regole nazionali sul recesso dal nuovo contratto.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 si applica dal 31 dicembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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