Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della diffida del Comune di Castellalto prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato intimato loro il rilascio, entro il termine perentorio di novanta giorni, delle unità immobiliari oggetto di confisca definitiva, da essi occupate sine titulo, con avvertimento di sgombero coattivo e rivalsa delle relative spese; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: 1) i precedenti provvedimenti comunali di rilascio o sfratto e le ordinanze richiamate nel provvedimento impugnato (ordinanze prot. n. -OMISSIS-); 2) gli eventuali atti esecutivi ovvero i preavvisi di sgombero adottati in attuazione della diffida impugnata.

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida comunale al rilascio entro novanta giorni di unità immobiliari oggetto di confisca definitiva, con avvertimento di sgombero coattivo e rivalsa delle spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la diffida con cui il Comune ha intimato il rilascio degli immobili definitivamente confiscati da essi occupati sine titulo, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi precedenti provvedimenti di rilascio o sfratto e gli eventuali atti esecutivi o preavvisi di sgombero. Dal testo emerge che i ricorrenti hanno allegato pregiudizi collegati alle proprie esigenze abitative, familiari e di salute, prospettando verosimilmente la rilevanza della loro situazione personale e della disabilità ai fini della permanenza negli immobili. Il Comune si è costituito opponendosi alla domanda cautelare. Il giudice ha ritenuto che le censure non presentassero un sufficiente grado di fondatezza e ha esaminato negativamente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’adozione del provvedimento definitivo di confisca producesse l’automatico effetto traslativo dei beni di provenienza illecita nel patrimonio indisponibile del Comune, gravato dall’obbligo di acquisirne l’immediata disponibilità e di utilizzarli secondo le finalità sociali e pubbliche stabilite. In tale quadro, le esigenze abitative, familiari o sanitarie dei destinatari della confisca e dei loro familiari conviventi non possono prevalere sulla finalità di contrasto alla criminalità organizzata. Il giudice ha inoltre valorizzato l’abnorme lasso temporale trascorso dalla confisca definitiva. I pregiudizi personali allegati sono stati ritenuti fronteggiabili, ove ne ricorrano le condizioni, mediante idonee misure di sostegno alla disabilità, che gli interessati avrebbero potuto attivare dopo l’inoppugnabilità della confisca o la destinazione degli immobili a scopi sociali e pubblici. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata rigettata per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La confisca definitiva determina il trasferimento automatico dei beni di provenienza illecita nel patrimonio indisponibile dell’ente pubblico destinatario.
  • L’ente pubblico che acquisisce beni definitivamente confiscati deve ottenerne l’immediata disponibilità e utilizzarli in conformità alle finalità sociali e agli usi pubblici cui sono stati destinati.
  • Le esigenze abitative, familiari o sanitarie dei destinatari della confisca e dei familiari conviventi recedono rispetto alla finalità preminente di contrasto alla criminalità organizzata, quando l’immobile confiscato debba essere restituito nella disponibilità dell’ente e destinato a finalità pubbliche o sociali.
  • Nella valutazione cautelare, l’abnorme protrarsi dell’occupazione dell’immobile dopo la confisca definitiva e la sua destinazione a fini pubblici o sociali depone contro la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • I pregiudizi derivanti dal rilascio di immobili confiscati possono essere fronteggiati, ove ne ricorrano i presupposti, mediante le ordinarie misure pubbliche di sostegno alla disabilità, senza impedire l’esecuzione delle iniziative dell’ente volte a ottenere il rilascio.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.