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Sentenza

Sentenza n. 1999/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le pretese delle ricorrenti erano state soddisfatte. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nn. 920/2023 e 1721/2023, relative alle ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 920/2023 del 5 maggio 2023, corretta per errore materiale il 19 novembre 2024, e n. 1721/2023 del 5 ottobre 2023. In vista dell’udienza camerale del 15 ottobre 2026, il loro difensore ha dichiarato che le pretese erano state soddisfatte e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione a proprio favore.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all’art. 34 ultimo comma del c.p.a. essendo state soddisfatte le pretese delle ricorrenti, mentre le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la regola della c.d. soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Romeo.

    La soddisfazione delle pretese delle ricorrenti giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (DPR n. 115 del 2002), da distrarsi a favore dell’avv. Sebastiano Romeo dichiaratosi antistatario.

    Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico del Ministero, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa le pretese azionate, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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