Sentenza n. 1999/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le pretese delle ricorrenti erano state soddisfatte. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: mancata ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nn. 920/2023 e 1721/2023, relative alle ricorrenti
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 920/2023 del 5 maggio 2023, corretta per errore materiale il 19 novembre 2024, e n. 1721/2023 del 5 ottobre 2023. In vista dell’udienza camerale del 15 ottobre 2026, il loro difensore ha dichiarato che le pretese erano state soddisfatte e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione a proprio favore.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all’art. 34 ultimo comma del c.p.a. essendo state soddisfatte le pretese delle ricorrenti, mentre le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la regola della c.d. soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Romeo.
La soddisfazione delle pretese delle ricorrenti giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (DPR n. 115 del 2002), da distrarsi a favore dell’avv. Sebastiano Romeo dichiaratosi antistatario.
Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico del Ministero, se dovuto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa le pretese azionate, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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