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Sentenza

Sentenza n. 1535/2026 - Roma, Sezione 5

Per l'esecuzione della sentenza n. 1098/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Tozzi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 6086/2018, pubblicata in data 19/10/2022, notificata in data 15/11/2022, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202507048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto l'anzianità maturata nei servizi pre ruolo, la fascia stipendiale e le differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per tutti i servizi effettivamente prestati prima dell'immissione in ruolo, con attribuzione della fascia stipendiale 3-8 dal 1° febbraio 2007 e pagamento di euro 3.151,33 per differenze retributive, oltre interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero, non costituito, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, rilevando che l'attività richiesta dalla sentenza passata in giudicato non risultava svolta e che l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o prova dell'adempimento. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità di mora decorrente dall'eventuale inosservanza dei termini fissati dal dispositivo e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può disporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata prevista per l'eventuale ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato obblighi dell'amministrazione rilevanti nel caso concreto.
  • Quando il ricorrente allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non si costituisce né fornisce elementi sull'avvenuto adempimento o su sopravvenienze ostative, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda senza facoltà di delega in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere soltanto dall'eventuale inosservanza del termine stabilito dal giudice per l'esecuzione e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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