Cassazione Penale, Ordinanza n. 09697/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ancona. Il procedimento riguardava un fatto accertato in Ancona e riferito all'anno di imposta 2018, per il quale era stata irrogata la pena di un anno di reclusione per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo H). I primi due motivi di ricorso contestavano la conferma della responsabilità penale, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché l'atto di appello non conteneva censure specifiche idonee a scalfire la motivazione del primo giudice. Il terzo motivo deduceva il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché riproponeva una questione già esaminata e respinta nella sentenza impugnata, anche in ragione della rilevanza dell'importo residuo del debito tributario, quantificato in 40.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché generici e non specifici rispetto alla motivazione della sentenza di appello e del primo giudice; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la sentenza impugnata aveva già motivato in senso ostativo richiamando l'importo ancora rilevante del debito tributario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per indebita compensazione relativa all'anno d'imposta 2018.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, in ragione della significativa entità del residuo importo del debito tributario.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 125 c.p.p.
richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento alla motivazione razionale della sentenza impugnata, non come specifica norma oggetto di decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera rivalutazione del merito quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando, pur a fronte di un pagamento parziale, residui un debito tributario di importo ancora significativo, indice di non marginalità dell'offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di cassazione la critica deve misurarsi con l'itinerario argomentativo della decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità o per difetto di specificità.
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