Ordinanza n. 9966/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. V, pubblicata il 08/07/2025 n. 13391 (doc. 2) previa declaratoria di annullamento e/o inefficacia -della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 718 del 07/08/2025 e dell'allegato “A” a detta delibera recante “Le linee Guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica per l'anno scolastico 2026/2027” (doc. 3) ed, ove occorra, del parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione del 30/06/2025, richiamato nella predetta deliberazione e di contenuto ed estremi incogniti; -della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione-Area Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 04/10/2025 prot. n. 0977071 (doc. 4); - di ogni altro atto ai predetti atti presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione-Area Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 20/10/2025 prot. n. 1030321 (doc. 5) e tutte le operazioni e gli atti, giuridici e materiali, finora adottati dalle amministrazioni resistenti e conseguenti ai provvedimenti impugnati nel giudizio di cognizione e non ancora eliminati nonostante la loro caducazione in forza dell'effetto di annullamento e ripristinatorio della sentenza n. 3391/2025. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. V, pubblicata il 08/07/2025 n. 13391 (doc. 2); previa declaratoria di annullamento e/o inefficacia a) della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area: Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 30/10/2025 Registro Ufficiale.U. 1070531; b) della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area: Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 2/12/2025 Registro Ufficiale.U.1189215; c) della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area: Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario dell’11/12/2025 Registro Ufficiale.U.1217851; d) della nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dell’11/12/2025 m pi.AOODRLA.Registro Ufficiale.U.0109904 che si aggiungono all’impugnazione dei seguenti atti, già gravati con il ricorso RG. n. 13688/2025, su cui si incardinano i presenti motivi aggiunti: -della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 718 del 07/08/2025 e dell’allegato “A” a detta delibera recante “Le linee Guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027” (doc. 3) ed, ove occorra, del parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione del 30/06/2025, richiamato nella predetta deliberazione e di contenuto ed estremi incogniti; -della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 04/10/2025 prot. n. 0977071 (doc. 4); - di ogni altro atto ai predetti atti presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario del 20/10/2025 prot. n. 1030321 (doc. 5) e tutte le operazioni e gli atti, giuridici e materiali, finora adottati dalle amministrazioni resistenti e conseguenti ai provvedimenti impugnati nel giudizio di cognizione e non ancora eliminati nonostante la loro caducazione in forza dell’effetto di annullamento e ripristinatorio della sentenza n. 13391/2025. c) per quanto riguarda i motivi aggiunti ulteriori prodotti in data 5 febbraio 2026 e 10 febbraio 2026: della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. V, n. 13391/2025, pubblicata il 08/07/2025, resa nel giudizio RG. n. 1320/2025 (doc. 2), previa declaratoria di nullità e/o inefficacia o, in ogni caso, per l’annullamento a) della nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione-Area: Offerta per il Diritto allo Studio e Dimensionamento Alloggiativo Universitario dell’11/12/2025 Registro Ufficiale.U.1217851; b) della nota del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio dell’11/12/2025 m pi.AOODRLA.Registro Ufficiale.U.0109904; c) della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1311 del 23/12/2025 recante l’adozione, in riedizione del potere, del Piano Regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026 in asserita ottemperanza delle sentenze del TAR Lazio, Roma, nn. 13391/2025, 15717/2025 e 15721/2025, che va a riproporre la soppressione dell’IC “Carmine” di Viterbo nell’allegato “A” alla D.G.R. Lazio n.1161/2024; d) della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1140 del 27/11/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 4/12/2025, recante l’approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026/27 e dell’Allegato A (Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno scolastico 2026/27) a detta deliberazione, che della prima costituisce parte integrante e sostanziale; che si aggiungono all’impugnazione degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo RG. n. 13688/2025, con i motivi aggiunti del 29/12/2025 e del 2/2/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti regionali e dell’Ufficio Scolastico Regionale adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13391/2025, concernenti il dimensionamento della rete scolastica e la soppressione dell’Istituto comprensivo "Carmine" di Viterbo
Esito
La controversia
Il Comune di Viterbo ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 13391/2025, integrato da motivi aggiunti, chiedendo anche la declaratoria di annullamento, nullità o inefficacia di una serie di nuovi atti regionali e dell’Ufficio Scolastico Regionale relativi alla programmazione e al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. In particolare, sono state contestate la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 718/2025 e le relative linee guida, varie note regionali, una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, la deliberazione regionale n. 1311/2025, adottata in riedizione del potere e asserita ottemperanza alle sentenze del TAR, nonché la deliberazione regionale n. 1140/2025 di approvazione del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2026/2027. Il ricorso cumulava dunque una domanda di ottemperanza con una domanda di cognizione ordinaria diretta a far accertare l’illegittimità e ottenere l’annullamento dei nuovi atti amministrativi.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti contenevano, oltre alla domanda di ottemperanza, anche una distinta domanda di annullamento della nuova attività provvedimentale regionale adottata dopo la sentenza. Tale domanda non può essere trattata con il rito camerale dell’ottemperanza, ma deve essere esaminata con il rito ordinario previsto dagli artt. 40 ss. c.p.a., secondo il principio richiamato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013. Il Collegio ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il mutamento del rito e ha fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione del merito, lasciando impregiudicata ogni decisione sulle domande proposte.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente al giudice di disporre il mutamento del rito quando la controversia, per il contenuto delle domande proposte, deve essere trattata secondo un rito diverso da quello seguito.
artt. 40 ss. c.p.a.
Il giudizio diretto all’annullamento dei nuovi atti amministrativi deve essere trattato secondo il rito ordinario di cognizione.
Massime di principio
- Quando un ricorso per ottemperanza contiene anche una domanda autonoma di annullamento di nuovi atti amministrativi adottati dopo il giudicato, la domanda di annullamento non può essere decisa con il rito camerale proprio dell’ottemperanza, ma deve essere trattata con il rito ordinario di cognizione.
- La compresenza di una domanda di ottemperanza e di una domanda di annullamento di nuova attività provvedimentale consente al giudice di disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., fissando l’udienza pubblica per l’esame delle domande di cognizione.
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