Cassazione Penale, Ordinanza n. 35714/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati riferiti alle annualità 2014, 2015 e 2016 e aveva rideterminato la pena per la sola annualità 2017 in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che l'intera operazione di compensazione sarebbe stata inesistente e che non vi sarebbe stato alcun debito tributario per il 2017 pari a oltre 200.000 euro. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima doglianza diretta a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva ricostruito in modo preciso e completo i fatti, valorizzando che nella dichiarazione presentata il 29/12/2017 erano stati utilizzati in compensazione crediti d'imposta inesistenti, con conseguente evasione d'imposta. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la pena era stata ritenuta congrua anche alla luce dell'ingente ammontare dell'imposta evasa e della mancata attivazione di procedure di ravvedimento operoso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non fosse deducibile in cassazione perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, mentre il secondo motivo non ha evidenziato vizi tali da rendere censurabile la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
La fattispecie concreta riguarda l'indebita compensazione mediante utilizzo in dichiarazione di crediti d'imposta inesistenti per l'annualità 2017; per le annualità 2014, 2015 e 2016 il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito e restano insindacabili se la motivazione è congrua, completa e non manifestamente illogica.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo preciso e circostanziato dell'uso in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei dati istruttori è inammissibile.
- La contestazione del travisamento della prova deve essere specifica e non generica: non basta negare l'esistenza del debito o dell'operazione di compensazione, occorre indicare puntualmente l'errore percettivo o rappresentativo decisivo.
- La determinazione della pena e il mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche sono censurabili solo se la motivazione del giudice di merito sia carente, illogica o manifestamente incongrua; non è sufficiente lamentarne l'eccessività in termini assertivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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