Cassazione Civile, Ordinanza n. 31532/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto a un cittadino gambiano lo status di rifugiato. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse riconosciuto lo status di rifugiato pur a fronte di una domanda proposta solo per la protezione umanitaria; (2) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 33 e 40 della direttiva 2013/32/UE, perché la domanda sarebbe stata una reiterazione di una precedente domanda già respinta nel 2016, senza allegazione di fatti nuovi; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno o della res iudicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento già espresso in Cass. n. 16458/2019, quando sia proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, la controversia appartiene alla cognizione della sezione specializzata in composizione monocratica, con rito ordinario o sommario e con provvedimento impugnabile con appello. Nel caso concreto, poiché il ricorso introduttivo era stato depositato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 e riguardava solo protezione umanitaria, l'ordinanza del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. Il Ministero è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura è stata proposta dal ricorrente, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per errore del mezzo di impugnazione.
art. 29 d.lgs. n. 25/2008
Richiamato per contestare la reiterazione della domanda di protezione senza elementi nuovi.
artt. 33 e 40 direttiva 2013/32/UE
Richiamati dal Ministero a sostegno della tesi della inammissibilità della domanda reiterata in assenza di fatti nuovi.
art. 2909 c.c.
Richiamato a sostegno dell'eccezione di giudicato, non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Indicata la sussistenza dei presupposti per la trattazione in sede camerale.
art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13/2017
Richiamato nel principio di diritto relativo alla competenza e al rito applicabili alle domande di protezione umanitaria.
art. 281-bis ss. c.p.c.
Indicato come rito ordinario applicabile alla domanda di protezione umanitaria proposta autonomamente.
art. 702-bis ss. c.p.c.
Richiamato come possibile rito sommario di cognizione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
Considerato di applicazione limitata alle controversie espressamente previste dalla norma e alle impugnazioni dei provvedimenti dell'Unità Dublino.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando è proposta esclusivamente una domanda di protezione umanitaria, la controversia non segue il rito speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, ma rientra nella competenza della sezione specializzata in composizione monocratica e si impugna con appello.
- L'erronea proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento che avrebbe dovuto essere impugnato con appello determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il perimetro applicativo del rito speciale in materia di protezione internazionale è di stretta interpretazione e non può essere esteso oltre le controversie espressamente previste dalla legge.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dal mezzo di impugnazione erroneamente scelto, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di rito dedotte dal ricorrente.
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