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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31532/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto a un cittadino gambiano lo status di rifugiato. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse riconosciuto lo status di rifugiato pur a fronte di una domanda proposta solo per la protezione umanitaria; (2) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 33 e 40 della direttiva 2013/32/UE, perché la domanda sarebbe stata una reiterazione di una precedente domanda già respinta nel 2016, senza allegazione di fatti nuovi; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno o della res iudicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento già espresso in Cass. n. 16458/2019, quando sia proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, la controversia appartiene alla cognizione della sezione specializzata in composizione monocratica, con rito ordinario o sommario e con provvedimento impugnabile con appello. Nel caso concreto, poiché il ricorso introduttivo era stato depositato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 e riguardava solo protezione umanitaria, l'ordinanza del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. Il Ministero è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata proposta dal ricorrente, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per errore del mezzo di impugnazione.

  • art. 29 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato per contestare la reiterazione della domanda di protezione senza elementi nuovi.

  • artt. 33 e 40 direttiva 2013/32/UE

    Richiamati dal Ministero a sostegno della tesi della inammissibilità della domanda reiterata in assenza di fatti nuovi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'eccezione di giudicato, non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la sussistenza dei presupposti per la trattazione in sede camerale.

  • art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13/2017

    Richiamato nel principio di diritto relativo alla competenza e al rito applicabili alle domande di protezione umanitaria.

  • art. 281-bis ss. c.p.c.

    Indicato come rito ordinario applicabile alla domanda di protezione umanitaria proposta autonomamente.

  • art. 702-bis ss. c.p.c.

    Richiamato come possibile rito sommario di cognizione, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    Considerato di applicazione limitata alle controversie espressamente previste dalla norma e alle impugnazioni dei provvedimenti dell'Unità Dublino.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando è proposta esclusivamente una domanda di protezione umanitaria, la controversia non segue il rito speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, ma rientra nella competenza della sezione specializzata in composizione monocratica e si impugna con appello.
  • L'erronea proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento che avrebbe dovuto essere impugnato con appello determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il perimetro applicativo del rito speciale in materia di protezione internazionale è di stretta interpretazione e non può essere esteso oltre le controversie espressamente previste dalla legge.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dal mezzo di impugnazione erroneamente scelto, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di rito dedotte dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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