Sentenza n. 1567/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della Deliberazione n. 1294 del 20.12.2024 con cui si è proceduto all’ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista - ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 234/2021 e ss.mm.ii, nella parte in cui dispone la non ammissione della ricorrente alla anzidetta procedura; b) di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso, conseguente e derivato, e segnatamente: 1) ove considerata e/o interpretata in senso ostativo all’accesso della ricorrente alla suddetta procedura concorsuale, della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” n. 1210 del 10 dicembre 2024 recante, tra gli altri, “avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione, per esame teorico - pratico, del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n.2 posti di Dirigente Farmacista - II FASE - ai sensi dell’art. 1 comma 268 lettera b) della Legge 234/2021 e ss.mm.ii, delle linee guida della Conferenza Stato - Regioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN prevista dalla Legge 234/2021 e della Circolare prot.n. 616307 del 13/12/2022 della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR”; 2) della nota a mezzo mail del 23 dicembre 2024 con cui la Commissione Esaminatrice ha trasmesso alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane e al Direttore Generale gli esiti della procedura concorsuale in argomento; 3) del verbale recante l’istruttoria effettuata dalla UOC Gestione Risorse Umane, sconosciuto alla ricorrente; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice dell’Avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione per cui è causa; 5) della Deliberazione del D.G. n. 18 del 13 gennaio 2025 recante “Avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione, per esame teorico-pratico, del personale della dirigenza area sanità - per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista - II fase ai sensi dell'art. 1 co. 268 lett. b) L. 234/2021, delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN - Presa d''atto dei lavori della Commissione e nomina vincitori”; 6) dell’allegata graduatoria di merito dell’Avviso di selezione in argomento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione di due dirigenti farmacisti e successivi atti di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a stabilizzazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, di borse di studio con mansioni di farmacista presso l’Azienda ospedaliera, è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 per ritenuto mancato possesso del requisito previsto dal bando. L’Amministrazione ha assimilato la borsa di studio ai contratti di formazione lavoro, ritenendola quindi ostativa alla partecipazione. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 e dell’art. 4, comma 9-septiesdecies, del d.l. n. 198/2022, nonché la violazione del favor partecipationis. Ha inoltre denunciato, sotto diverso profilo, l’errata valutazione dei fatti e dei presupposti, il difetto assoluto di motivazione, lo sviamento e l’ingiustizia manifesta. È stata preliminarmente prospettata la giurisdizione amministrativa. Le controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai contratti stipulati dalle vincitrici.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarda una procedura selettiva comparativa, caratterizzata dal superamento di una prova teorico-pratica e dal conseguimento di un punteggio minimo, e non la gestione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato. L’eventuale incidenza sui contratti stipulati dalle vincitrici non sposta la giurisdizione, essendo tali contratti e la presa di servizio collegati agli esiti della procedura da un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario; l’annullamento degli atti di approvazione della procedura produce effetti caducanti sugli atti successivi. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha distinto tra la prima fase della stabilizzazione, relativa al personale reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali, e la seconda fase, relativa al personale assunto mediante procedure diverse, nella quale possono rientrare anche titolari di contratti flessibili e di contratti autonomi o di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili all’attività del profilo professionale oggetto di reclutamento. La circolare regionale richiamata dall’Amministrazione non escludeva i titolari di borse di studio dalla procedura disciplinata dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, limitando le preclusioni ad altre categorie di personale; l’esclusione dei titolari di borse di studio era invece prevista dalla medesima circolare con riferimento alla diversa stabilizzazione disciplinata dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Il TAR ha ritenuto quindi illegittima l’interpretazione restrittiva dell’Azienda, non fondata sulla normativa applicabile e contrastante con il favor partecipationis. Ha inoltre valorizzato la nozione ampia di lavoro flessibile e la sostanziale riconducibilità delle prestazioni svolte mediante borsa di studio all’attività professionale richiesta, considerando che la procedura prevedeva comunque una selezione comparativa e non un accesso diretto, senza quindi compromettere il principio del pubblico concorso. Il ricorso è stato accolto nei sensi della motivazione; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
Disciplina la procedura di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario; nella fase selettiva consente la valorizzazione del personale reclutato mediante procedure diverse da quelle concorsuali, senza escludere, secondo il TAR, i titolari di borse di studio in possesso degli altri requisiti.
art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
Estende la disciplina della stabilizzazione al personale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale anche con contratti di lavoro flessibile, subordinatamente all’espletamento di una procedura selettiva e alla coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.
art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017
È richiamato per distinguere una diversa procedura di stabilizzazione, rispetto alla quale la circolare regionale escludeva i titolari di borse di studio; tale esclusione non è stata ritenuta automaticamente applicabile alla procedura oggetto di causa.
art. 97 Cost.
Il TAR ha ritenuto compatibile con il principio del pubblico concorso un’interpretazione ampia dei requisiti di accesso, poiché la stabilizzazione in esame era comunque subordinata a una selezione comparativa e al superamento di una prova teorico-pratica.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito di fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito dopo la fase cautelare.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale presupposto per l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle vincitrici della procedura.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie presentate dalle parti nel prosieguo del giudizio.
Massime di principio
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale sanitario disciplinate dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, l’assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato non esclude automaticamente l’accesso alla fase selettiva riservata al personale reclutato mediante procedure diverse, quando l’attività svolta sia riconducibile al profilo professionale oggetto di reclutamento e siano posseduti gli ulteriori requisiti previsti.
- La nozione di lavoro flessibile rilevante ai fini delle procedure di stabilizzazione può essere interpretata in senso ampio e comprendere forme non ordinarie di rapporto, inclusi rapporti autonomi, collaborazioni coordinate e continuative e, in presenza degli altri presupposti, attività svolte mediante borse di studio.
- Un’amministrazione non può estendere a una procedura di stabilizzazione l’esclusione prevista da una circolare o da una disciplina riferita a una diversa procedura, in assenza di un’espressa base normativa o regolamentare che giustifichi tale assimilazione.
- Il favor partecipationis impone di interpretare i requisiti di accesso alle procedure selettive nel senso maggiormente idoneo a consentire la partecipazione, quando il testo normativo non preveda in modo chiaro una causa ostativa e la procedura assicuri comunque una selezione comparativa rispettosa dell’art. 97 Cost.
- La controversia sulla legittimità degli atti di una procedura selettiva di stabilizzazione appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la procedura ha carattere comparativo ed è subordinata al superamento di una prova e al conseguimento di un punteggio minimo; gli atti di nomina e i contratti successivi, direttamente presupposti dagli esiti della selezione, seguono la sorte degli atti selettivi annullati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →