Sentenza n. 458/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso avverso il silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania relativo alla procedura di ricognizione finalizzata alla stabilizzazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, errore sulla giurisdizione e violazione dell’art. 7 c.p.a. e dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la procedura avviata dall’Azienda sanitaria fosse una stabilizzazione mediata, caratterizzata dall’esercizio di potere pubblicistico e quindi sottoposta alla giurisdizione amministrativa. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’avviso pubblico di ricognizione presentasse natura comparativa e concorsuale, in ragione della previsione di criteri di priorità, della clausola di non automatismo, dei riferimenti a concorsi riservati e prove selettive, nonché della procedimentalizzazione dell’iter e dei termini perentori. La domanda originaria era volta all’accertamento dell’obbligo dell’Azienda di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito della domanda di partecipazione alla ricognizione e, inoltre, all’accertamento del diritto alla stabilizzazione a decorrere dall’11 settembre 2024.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché connessi. Il Collegio ha precisato che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, considerando la causa petendi e la natura della posizione giuridica dedotta, e che l’azione avverso il silenzio non crea una autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa, ma presuppone che la pretesa sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa. La distinzione rilevante è quella tra stabilizzazione diretta, fondata sulla verifica vincolata di requisiti legislativamente predeterminati, e stabilizzazione indiretta o mediata, che richiede una vera procedura selettiva e comparativa. Nel caso concreto, l’avviso dell’Azienda prevedeva una mera ricognizione del personale interessato e la verifica dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, senza prove selettive, valutazioni discrezionali di merito o scelta comparativa dei candidati. I criteri di priorità operavano soltanto qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero degli aventi i requisiti e servivano a stabilire l’ordine cronologico di assunzione, senza trasformare la procedura in un concorso. Anche la clausola di non automatismo, letta nel suo complesso, confermava la necessità di verificare i presupposti normativi e i vincoli di fabbisogno e spesa, non l’esistenza di un potere discrezionale o selettivo. La stabilizzazione era pertanto riconducibile agli atti di gestione del rapporto di lavoro e alla giurisdizione ordinaria. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa presuppone una controversia relativa a interessi legittimi o ad altra posizione rientrante nella giurisdizione amministrativa; nel caso concreto la pretesa sostanziale era invece riconducibile a un diritto soggettivo relativo alla stabilizzazione diretta.
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è uno strumento processuale di tutela contro l’inerzia amministrativa, ma non determina un’autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa e richiede che la pretesa sostanziale appartenga a tale giurisdizione.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Il riparto di giurisdizione sul lavoro pubblico dipende dalla natura della posizione dedotta e dalla presenza o meno di una procedura concorsuale o dell’esercizio di poteri autoritativi.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
“ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato [...] il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari [...] che abbiano maturato [...] almeno diciotto mesi di servizio [...] secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”
La disposizione distingue tra stabilizzazione diretta del personale già reclutato mediante procedure concorsuali, basata sulla verifica di requisiti oggettivi e su criteri di priorità, e stabilizzazione indiretta del personale assunto con procedure diverse, che richiede prove selettive.
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 75/2017
Il comma 1 costituisce il paradigma della stabilizzazione diretta, fondata sulla verifica vincolata di requisiti predeterminati; il comma 2 riguarda invece procedure selettive e concorsuali, con conseguente giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.
art. 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies, l. 14/2023
Le disposizioni sono richiamate nell’avviso di ricognizione quale base normativa della procedura di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non determina una autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa, ma presuppone che la pretesa sostanziale cui l’inerzia si riferisce appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo; se tale pretesa riguarda un diritto soggettivo non collegato all’esercizio di poteri autoritativi, la controversia spetta al giudice ordinario.
- La stabilizzazione diretta del personale precario, già reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali e in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge, rientra nella giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione si limita a verificare in modo vincolato presupposti oggettivi, senza svolgere prove selettive, valutazioni comparative o apprezzamenti discrezionali di merito.
- La stabilizzazione indiretta o mediata ricorre, invece, quando l’accesso stabile è subordinato a una vera procedura selettiva, con valutazione comparativa dei candidati, attribuzione di punteggi, prove, formazione di graduatorie e scelta del candidato più idoneo; le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa.
- La previsione di criteri di priorità, di elenchi, di termini perentori, di modalità telematiche, di cause di esclusione o di una clausola secondo cui la stabilizzazione non è automatica non attribuisce, di per sé, natura concorsuale alla procedura, se tali elementi sono funzionali alla verifica dei requisiti di legge, alla programmazione del fabbisogno e all’ordine cronologico o prioritario delle assunzioni, senza valutazioni comparative.
- Per stabilire la giurisdizione occorre fare riferimento al petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla pronuncia formalmente richiesta, ma considerando la causa petendi, i fatti allegati e la natura intrinseca del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
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