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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27861/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta, ex art. 671 c.p.p., di riconoscimento della continuazione tra numerosi reati contro il patrimonio (rapine e furti, anche con armi) commessi nel periodo 1999-2011 e già in parte qualificati come continuazione da altre sentenze. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (i) presunto travisamento formale riguardo all'indicazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti (art. 666, 671 c.p.p.); (ii) travisamento dei fatti e omissione di valutazione di elementi probatori e memorie che dimostrerebbero un unico disegno criminoso (artt. 648, 671 c.p.p. e norme sull'istruzione); (iii) mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice ex art. 666, comma 5, c.p.p.; (iv) violazione del divieto di ne bis in idem per presunta identità di fatto tra due sentenze (Corte d'appello di Brescia 6/10/2011 e Tribunale di Modena 20/04/2011) relativamente a una rapina del 24/10/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi (il primo dichiarato inammissibile; il secondo e il terzo ritenuti infondati) ritenendo corretta la valutazione del Giudice dell'esecuzione secondo i principi consolidati sulla continuazione (necessità di unità di ideazione e di indici esterni significativi: contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, medesimi partecipanti ecc.). Ha però accolto il quarto motivo, ritenendo insufficiente e parziale la motivazione del Giudice dell'esecuzione circa la presunta diversità dei luoghi nel valutare la stessa rapina contestata in due sentenze. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione della medesimezza dei fatti oggetto delle due sentenze (Brescia 6/10/2011 e Modena 20/04/2011) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di compiere atti istruttori d'ufficio per acquisire elementi necessari alla decisione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse carenza istruttoria tale da imporre l'attivazione di maggiori poteri d'ufficio nel caso concreto.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La sentenza richiama che l'istante deve indicare gli indici rilevanti della continuità, pur nel consolidato orientamento che non impone un onere probatorio eccessivo al condannato; tuttavia l'istanza generica senza specificazioni può essere insufficiente.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Citato nella censura relativa al travisamento dei fatti; la decisione non ha ritenuto fondata la critica che invocava la violazione procedurale richiamata.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e all'esame comparato delle sentenze per la verifica del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia compiuto sufficiente analisi comparativa.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamato nella critica motivazionale collegata al divieto di bis in idem; la Corte è intervenuta per disporre nuovo esame di merito sulla identità dei fatti.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (reato continuato) è necessario dimostrare unità di ideazione: gli ulteriori reati dovevano essere prevedibili già al momento del primo episodio, desumibile da indici esterni (contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, stessa natura dei reati, ripetuta compartecipazione degli stessi soggetti).
  • Una istanza esecutiva generica che si limiti a elencare provvedimenti senza spiegare i collegamenti fattuali rischia di non essere accolta; pur non sussistendo un onere probatorio gravoso, è comunque opportuno indicare gli indici specifici che supportano la continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione può e deve esercitare i poteri istruttori ex art. 666 c.p.p. se rileva lacune decisive negli elementi prodotti, ma non è tenuto a farlo se ritiene che gli elementi disponibili siano sufficienti per motivare la decisione.
  • Se il giudice dell'esecuzione discosta dalla valutazione già compiuta dal giudice di merito (in sede di cognizione), deve motivare specificamente le ragioni della diversa valutazione rispetto a quelle pregresse.
  • Ai fini del divieto di ne bis in idem l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica dell'evento considerato in tutte le sue componenti (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona; qualsiasi dubbio significativo su questi profili impone un esame di merito approfondito o il rinvio.
  • In caso di contestazione di ne bis in idem tra provvedimenti distinti, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza esecutiva e disporre il rinvio per un nuovo esame se la motivazione del giudice dell'esecuzione è parziale o insufficiente.
  • Per il difensore: allegare in sede esecutiva non solo le sentenze ma anche una memoria che colleghi puntualmente le decisioni e indichi gli elementi decisivi di continuità o identità di fatto; evidenziare la rilevanza decisiva degli atti di polizia giudiziaria se invocati.

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