Cassazione Civile, Ordinanza n. 12454/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. 10020120044026046/000, riferita a IVA e ad altri tributi per l'annualità 2009. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto ammissibile l'impugnazione tramite estratto di ruolo e, nel merito, aveva reputato regolare la notifica della cartella, affermando che essa poteva essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale e che la documentazione in atti dimostrava la notifica alla moglie del contribuente. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi, tutti centrati su asseriti vizi della notifica, difetto di prova del ruolo e del credito, mancata motivazione della cartella, decadenza e prescrizione, mancata sottoscrizione del ruolo, omissione di indicazioni essenziali negli atti, incertezza dei conteggi, vizi della relata di notifica, insussistenza del presupposto IVA e del diritto annuale CCIAA, nonché sulla pretesa cessazione della materia del contendere per sopravvenuto stralcio del debito ex normativa agevolativa. Ha inoltre lamentato violazione dell'onere della prova, omessa pronuncia e vizi motivazionali della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la richiesta di trattazione in pubblica udienza non fosse accoglibile e che non potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere per lo stralcio automatico del debito, perché mancava documentazione idonea a dimostrare che la pretesa rientrasse nei presupposti di legge (importo residuo, arco temporale e singolo carico affidato). Quanto ai motivi di ricorso, la Corte li ha dichiarati inammissibili sotto più profili: novità di molte questioni non trattate nella sentenza impugnata, difetto di autosufficienza, mancata specifica deduzione dell'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., mescolanza impropria di vizi eterogenei, violazione degli oneri di specificità nella denuncia di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi. Ha anche osservato che la statuizione della CTR sull'ammissibilità dell'impugnazione mediante estratto di ruolo era passata in giudicato interno, non essendo stata impugnata dall'Agenzia. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore importo previsto per legge.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; comma 3
la proposta del consigliere e la successiva decisione in camera di consiglio non impongono la pubblica udienza; la richiesta di decisione consente la trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la notifica della cartella; la Corte rileva che i motivi sul punto sono inammissibili perché nuovi e non autosufficienti
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
lo stralcio opera solo se il singolo carico, e non l'intera cartella, rientra nel limite di importo e nel periodo indicato; l'annullamento opera automaticamente e può determinare cessazione della materia del contendere solo se provati i presupposti
art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019
richiamato per gli adempimenti contabili degli enti creditori conseguenti allo stralcio automatico
art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021 conv. in L. n. 69 del 2021
invocato dal ricorrente quale ulteriore base della domanda di cessazione della materia del contendere, ma senza prova dei presupposti applicativi
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la pretesa inversione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile se non specificamente e correttamente dedotta
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove
art. 132, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente o mancante
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia su domande o eccezioni deve essere dedotta come error in procedendo ex art. 360, n. 4, e non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge richiede specifica indicazione della norma, del suo contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza impugnata
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
utilizzabile per censurare vizi processuali come omessa pronuncia o nullità della sentenza
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente riesame del merito o delle prove
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sottolineare il sistema di preclusioni nel processo tributario
art. 100 c.p.c.
richiamato in tema di interesse ad agire e giudicato implicito, escluso nel caso di questioni preliminari non decise espressamente
art. 156 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della relata di notifica
art. 148 c.p.c.
richiamato per la dedotta irregolarità della relata di notifica
art. 214 c.p.c.
richiamato per la richiesta di disconoscimento/produzione degli originali
art. 215 c.p.c.
richiamato per la richiesta di verificazione degli originali
art. 2719 c.c.
richiamato per contestare la conformità della copia prodotta all'originale
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la decadenza della cartella e del ruolo
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la decadenza in materia IVA
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per i termini di decadenza dell'accertamento
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa derivante da liquidazione automatizzata
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al principio di pubblicità dell'udienza, ritenuto non assoluto
art. 96 c.p.c.
richiamato per la condanna accessoria prevista dalla disciplina della definizione accelerata, ma non applicato in concreto per la non conformità tra proposta e decisione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede specificità nella deduzione del motivo di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per gli oneri di produzione e indicazione degli atti rilevanti nel giudizio di cassazione
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione del testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 18 giugno 2020 n. 11817?
non determinabile con certezza dal testo; nel corpo della decisione è citata come Cass. 18 giugno 2020, n. 11817 in tema di stralcio automatico
Massime di principio
- La domanda di cessazione della materia del contendere per stralcio automatico del debito tributario richiede la prova dei presupposti applicativi: natura del credito, arco temporale di affidamento, importo residuo del singolo carico e riconducibilità della pretesa alla disciplina agevolativa; in mancanza, la richiesta non può essere accolta.
- Lo stralcio automatico ex normativa speciale opera sul singolo carico affidato all'agente della riscossione e non sull'importo complessivo della cartella: anche cartelle di importo maggiore possono rientrare nella disciplina se ciascun carico è entro il limite di legge.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella decisione impugnata; il ricorrente deve dimostrare che le doglianze erano già state devolute al giudice di merito, con puntuale indicazione degli atti in cui ciò è avvenuto.
- L'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza deve essere censurata come nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale.
- La deduzione del vizio di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o cumulativa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di riesaminare prove, deduzioni difensive o la sufficienza della motivazione.
- Le censure che mescolano indiscriminatamente violazione di legge, vizio motivazionale e omessa pronuncia sono inammissibili se non distinguono in modo chiaro i diversi profili e non consentono alla Corte il controllo richiesto.
- Nel giudizio di cassazione opera un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve riportare o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza delle doglianze.
- Una statuizione della sentenza d'appello non impugnata dalla controparte può formare giudicato interno solo nei limiti delle questioni effettivamente decise e non impugnate; le questioni preliminari non espressamente decise non si coprono con giudicato implicito quando manca una pronuncia specifica.
- La pubblica udienza in cassazione non è dovuta in modo assoluto: può essere esclusa quando la questione è già consolidata in giurisprudenza e non presenta peculiare complessità o rilevanza nomofilattica.
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