Sentenza n. 5096/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 della Regione Umbria, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dall’impresa ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano, accordo Stato-Regioni sui tetti di spesa e determinazione regionale degli importi dovuti dall’impresa per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la determinazione della Regione Umbria del 14 dicembre 2022, con cui erano stati individuati gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che consente di estinguere l’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Regione interessata, tuttavia, non ha comunicato al Tribunale l’adozione del provvedimento di accertamento del pagamento previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. Poiché tale comunicazione non è intervenuta, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano è subordinata alla comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta l’avvenuto pagamento dell’importo ridotto; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della parte determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È la disposizione richiamata quale base del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali recanti gli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il giudizio è stato trattato all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere pronunciata solo quando siano integrati tutti gli adempimenti documentali e comunicativi espressamente richiesti dalla legge, incluso l’accertamento dell’adempimento da parte dell’amministrazione competente e la relativa comunicazione al giudice.
- Quando la parte ricorrente dichiara di avere adempiuto all’obbligazione oggetto della controversia e tale condotta rende non più attuale l’interesse alla decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La mancata conferma dell’adempimento da parte dell’amministrazione impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma non esclude che la dichiarazione della parte possa essere valutata dal giudice ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
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