Sentenza del 31/01/2017 n. 2477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato la legittimità dell'atto relativo alla Tarsu 2009. Deduceva, tra l'altro, la mancata notifica di precedenti atti impositivi, l'erronea affermazione secondo cui una cartella di pagamento sarebbe divenuta definitiva per mancata impugnazione, un vizio di motivazione e l'erronea condanna alle spese. Sosteneva inoltre che l'atto impugnato non potesse essere considerato un provvedimento di autotutela volto soltanto a correggere errori, ma dovesse essere valutato nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il contribuente non aveva indicato con sufficiente chiarezza i documenti sui quali fondava le proprie censure, in particolare l'atto impugnato, né aveva precisato la sede processuale in cui tali documenti erano stati prodotti. Inoltre, i documenti non erano stati depositati insieme al ricorso secondo le modalità previste dalla legge e non erano state trascritte le motivazioni dell'atto, impedendo alla Corte di verificarne direttamente il contenuto. C.A. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 900 euro per compensi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.
Chi ricorre in cassazione deve indicare precisamente i documenti rilevanti e la loro collocazione nel processo, consentendo alla Corte di verificarne il contenuto.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Insieme col ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti e i contratti sui quali il ricorso si fonda.
Non è sufficiente chiedere l'acquisizione del fascicolo d'ufficio o richiamare genericamente i fascicoli dei precedenti gradi: i documenti fondamentali devono essere depositati tempestivamente e secondo le modalità prescritte.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi per cui una sentenza può essere impugnata in cassazione, tra cui violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, che devono però essere dedotti nel rispetto dei requisiti formali del ricorso.
Art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al processo; nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina i termini per proporre ricorso tributario; il contribuente lo ha richiamato sostenendo che non vi fosse stata una precedente notificazione valida idonea a rendere definitivo l'atto impositivo.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto e di chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi; anche questa censura non è stata valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o richiamare gli atti dei precedenti gradi: occorre indicare con precisione i documenti rilevanti, trascriverne le parti necessarie e specificare dove siano stati prodotti.
- Gli atti indispensabili per dimostrare la censura devono essere depositati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 369 c.p.c.; la semplice richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio normalmente non sostituisce tale obbligo.
- Quando la controversia riguarda la natura e il contenuto di un atto tributario, è essenziale produrre o riportare integralmente le parti rilevanti dell'atto impugnato, perché la Corte non può accedere autonomamente ai documenti non adeguatamente indicati e depositati.
- L'inammissibilità per carenze formali impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza sostanziale delle contestazioni, anche se esse riguardano la notifica dell'atto, la sua definitività o l'effettiva debenza del tributo.
- La definitività di una cartella o di un atto tributario per mancata impugnazione presuppone una notificazione valida; tuttavia, chi contesta tale notificazione deve allegare e documentare puntualmente gli atti e i fatti su cui fonda la contestazione.
- La soccombenza in cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese del giudizio, anche quando la decisione non affronta il merito della pretesa tributaria.
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