Cassazione Civile, Ordinanza n. 07551/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso un'esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi di quote sociali intestate alla debitrice. Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., aveva disposto la chiusura anticipata della procedura e, rigettata la sospensione, aveva assegnato un termine per introdurre il giudizio di merito sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. La creditrice sosteneva che il segno grafico manoscritto del provvedimento fosse ambiguo e dovesse leggersi come termine di 65 giorni, non di 45; poiché il tribunale aveva invece ritenuto che il termine fosse di 45 giorni, aveva dichiarato l'opposizione inammissibile e improcedibile per tardiva notificazione della citazione. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità per inesistenza della motivazione, per non avere il tribunale spiegato perché avesse preferito la lettura "45" a quella "65"; 2) violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che il segno grafico richiedesse un'attività ermeneutica e che il giudice avesse applicato erroneamente le regole interpretative; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 1366, 1369 e 1370 c.c., lamentando che, tra due possibili interpretazioni, fosse stata scelta quella sfavorevole alla conservazione dell'azione e quindi lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente costruiti come censure di motivazione e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura del segno grafico contenuto nel provvedimento del giudice dell'esecuzione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva motivato la propria conclusione, escludendo qualsiasi reale problema interpretativo sul termine assegnato, ritenuto di 45 giorni; verificato il ritardo nella notificazione dell'atto introduttivo, aveva correttamente applicato la decadenza e dichiarato l'opposizione inammissibile e improcedibile. La Corte ha aggiunto che non erano pertinenti i richiami alle regole ermeneutiche dei contratti o delle norme giuridiche né al principio di effettività della tutela, e che non era stata neppure dedotta un'eventuale svista percettiva del giudice di merito, astrattamente rilevante solo sul piano revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
costituisce il rimedio oppositivo impiegato per contestare l'atto dell'esecuzione; il giudizio di merito doveva essere introdotto nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
consente la chiusura anticipata della procedura esecutiva; nel caso ha costituito il provvedimento presupposto dell'opposizione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
la censura di omesso esame è inammissibile quando, in realtà, si mira a sollecitare una rivalutazione del significato di un atto compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 4 c.p.c.
la dedotta nullità per inesistenza della motivazione è esclusa se la sentenza contiene una chiara statuizione sul punto controverso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non sussiste quando la doglianza riguarda, in sostanza, un accertamento di fatto e non l'erronea applicazione di una norma.
art. 12 preleggi
le regole di interpretazione delle norme non sono applicabili alla mera lettura di un segno grafico di un provvedimento giudiziale, quando il giudice di merito abbia già accertato il contenuto dell'atto.
art. 1362 c.c.
le regole ermeneutiche dei contratti non governano l'interpretazione di un provvedimento giudiziale ai fini della determinazione del termine processuale.
art. 24 Cost.
non risulta leso dall'applicazione di una decadenza derivante dalla violazione di un termine perentorio.
art. 111 Cost.
non impedisce che sia dichiarata l'improcedibilità/inammissibilità quando il termine perentorio per l'introduzione del merito sia scaduto.
art. 1366 c.c.
il criterio di buona fede invocato per privilegiare una lettura conservativa non può sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1369 c.c.
non è pertinente all'interpretazione di un provvedimento giudiziale nel caso di specie.
art. 1370 c.c.
non è pertinente all'interpretazione di un provvedimento giudiziale nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del contenuto fattuale di un atto o di un segno grafico già interpretato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia chiaramente accertato il contenuto di un provvedimento giudiziale e abbia motivato sulla conseguente decadenza per tardiva introduzione del giudizio, la censura per omessa motivazione è infondata.
- Le regole di interpretazione delle norme e dei contratti non si applicano automaticamente alla mera lettura di un provvedimento giudiziale ai fini della determinazione di un termine processuale, se la questione è in realtà di fatto.
- La violazione di un termine perentorio assegnato per introdurre il giudizio di merito determina la decadenza dal potere di proseguire l'opposizione ed è causa di inammissibilità/improcedibilità del relativo giudizio.
- L'eventuale errore percettivo del giudice su un punto di fatto, ove decisivo e non controverso, attiene eventualmente al rimedio revocatorio, non al ricorso per cassazione, e comunque deve essere specificamente dedotto.
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