Cassazione Penale, Sentenza n. 11637/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Gela (artt. 73 e 74 DPR 9/10/1990, n. 309), contestando: 1) errata applicazione delle fattispecie contestate e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla qualificazione della partecipazione associativa, sostenendo che l'unico elemento fosse il rapporto con il marito (Emanuele Brancato) e che le intercettazioni e il materiale investigativo non dimostrassero un ruolo della Maniscalco oltre ad accompagnare il coniuge; 2) illegittima attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., lamentando l'assenza di prova della consapevolezza che i proventi fossero destinati a un clan mafioso o della conoscenza dell'esistenza del clan Sanfilippo; 3) vizio di motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, lamentando che i fatti si erano esauriti in un arco temporale limitato, lo stato di incensuratezza e l'attività lavorativa del marito come elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ampiamente motivato la conferma degli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse fondata su numerose e oggettive risultanze investigative (intercettazioni, immagini, riscontri su incontri e forniture di stupefacente, viaggi con accorgimenti per eludere le investigazioni, colloqui in carcere che citavano i coniugi Brancato, consegne di cocaina) che dimostravano la stabile e consapevole partecipazione della Maniscalco all'organizzazione, il suo apporto logistico (riunioni, incontri, ricevimento di soggetti per il ritiro della droga) e la collegialità con la contabile del clan (Beatrice Medicea). Sulla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, poiché le condotte e i collegamenti mostravano che i proventi alimentavano l'associazione mafiosa e che la Maniscalco era consapevole di tale fine. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e l'assenza di elementi idonei a smentirla, ritenendo concreto il rischio di reiterazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata a fondamento del tipo di impugnazione (ricorso avverso ordinanza cautelare). La Corte non ha rilevato vizi formali nell'applicazione della norma.
artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico di stupefacenti contestate come reati-reato fine. La Corte ha ritenuto provata la partecipazione a traffici e cessioni di stupefacente attraverso riscontri investigativi.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante riferita alla destinazione dei proventi a un'associazione mafiosa è stata ritenuta applicabile non per estensione oggettiva, ma sulla base di elementi che dimostravano la consapevolezza e la partecipazione della ricorrente ai fini di rafforzare il clan Sanfilippo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa circa la necessità della misura cautelare e al relativo onere di fornire elementi idonei a vincerla; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a superare tale presunzione.
Massime di principio
- La mera relazione familiare (es. essere coniuge di un indagato) non esclude la responsabilità: la partecipazione associativa può essere desunta da elementi concreti e ripetuti quali incontri, organizzazione logistica, partecipazione a riunioni e contatti con soggetti apicali.
- La circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta quando le indagini mostrano che i proventi delle attività illecite vanno effettivamente a rafforzare un'organizzazione mafiosa e sussistono elementi che consentono di ritenere la consapevolezza di tale finalità da parte dell'indagato.
- Per la revisione in sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione di merito delle prove: le censure che chiedono la rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano specifici vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- In ordine alle esigenze cautelari, la presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. richiede elementi concreti per essere vinta; fattori come il tempo trascorso, lo stato di incensuratezza o l'attività lavorativa devono essere valutati nel complesso e non sono di per sé sufficienti a escludere il rischio di reiterazione quando emergono elementi significativi di pericolosità.
- Accorgimenti investigativi convergenti (intercettazioni, riscontri fotografici/video, riscontri sulle consegne e sulle rotte di rifornimento, conversazioni in carcere) concorrono a creare un quadro probatorio idoneo a giustificare misure cautelari in caso di traffici organizzati.
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