Sentenza del 05/10/2018 n. 24452 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivazione in appello - Requisiti minimi - Mera adesione alla decisione di primo grado - Nullità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, denunciando, principalmente, la nullità della decisione per motivazione apparente o omessa. La CTR si era limitata a confermare la pronuncia di primo grado con un generico richiamo alla stessa e agli scritti difensivi, senza illustrare le contestazioni dell'Ufficio, esaminare concretamente i motivi di appello e indicare il percorso logico-giuridico seguito. In via subordinata erano state dedotte anche violazioni in materia di IVA intracomunitaria, deducibilità dei costi e antieconomicità delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dei requisiti minimi di motivazione. La mera adesione alla sentenza di primo grado non è sufficiente se non consente di comprendere quali censure siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame integrale del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Articoli 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria d'appello deve esporre in modo comprensibile lo svolgimento del processo, le questioni sottoposte al giudice e le ragioni della decisione. Il giudice d'appello non può limitarsi a un'adesione generica alla decisione di primo grado.
Articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione deve consentire di individuare il ragionamento logico e giuridico posto alla base della decisione. Un rinvio generico ad altri atti o alla sentenza impugnata non soddisfa tale requisito.
Articolo 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancanza sostanziale della motivazione, inclusa la motivazione meramente apparente, determina la nullità della sentenza.
Articolo 111 della Costituzione
Il principio del giusto processo richiede una decisione motivata; la motivazione deve essere effettiva e permettere il controllo sulle ragioni della pronuncia.
Articolo 109 del TUIR
La norma, richiamata dall'Agenzia, riguarda i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito; nel caso concreto la relativa questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento dei vizi motivazionali.
Articolo 2697 c.c.
La norma disciplina l'onere della prova, richiamato dall'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi e all'antieconomicità delle operazioni; anche tale profilo è rimasto assorbito.
Articoli 41 e 50 del d.l. n. 331 del 1993
Le disposizioni, richiamate con riferimento alla qualificazione delle operazioni intracomunitarie ai fini IVA, non sono state decise nel merito a causa della cassazione per motivazione apparente.
Massime di principio
- In appello tributario, il giudice può richiamare la motivazione di primo grado, ma deve comunque indicare, anche sinteticamente, quali motivi di gravame ha esaminato e perché li ritiene infondati.
- Una sentenza che si limiti a formule generiche come "si conferma la sentenza impugnata" o a un rinvio indistinto agli atti di causa è nulla per motivazione apparente.
- La motivazione deve permettere di individuare il tema effettivamente deciso e il percorso logico-giuridico seguito; in mancanza, la decisione può essere cassata con rinvio senza che la Corte di cassazione esamini le questioni sostanziali.
- L'accoglimento di un vizio processuale relativo alla motivazione può rendere assorbiti gli altri motivi, anche se riguardano direttamente la fondatezza dell'accertamento fiscale.
- Nel proporre o contestare un appello è importante che ciascuna censura sia esaminata autonomamente dal giudice e che la sentenza dia conto delle ragioni dell'accoglimento o del rigetto.
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