Sentenza n. 312/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento provvedimento del divieto di detenzione di armi, a seguito dell’istanza di riesame, provvedimento fasc n 10215/I^ bis, prot n 0115773, notificato il 10.10.2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 10 ottobre 2022 con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi precedentemente adottato nei suoi confronti. Il diniego richiamava il parere negativo del Comando provinciale dei Carabinieri, fondato sul deferimento dell'interessato per fatti di minaccia in concorso, aggravata dall'uso di armi, e rissa. Il procedimento penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Con il primo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti e difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di armi, sostenendo che il ricorrente, pur presente sul luogo dei fatti, non aveva partecipato alla condotta e non aveva imbracciato il fucile utilizzato per la minaccia. Con il secondo motivo sono stati dedotti l'asserita mancanza di attualità degli elementi posti a base del giudizio di inaffidabilità, l'irragionevolezza e illogicità del diniego, il decorso di un termine ragionevole e il difetto di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il divieto non potesse protrarsi indefinitamente e che l'assenza di ulteriori episodi negativi negli anni successivi imponesse un aggiornamento della valutazione prognostica, anche in chiave costituzionalmente orientata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza penale dichiarativa della prescrizione non negasse l'accadimento storico dei fatti, i quali potevano quindi essere autonomamente valutati dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi. È stata respinta anche la tesi secondo cui la mera presenza del ricorrente e la mancata materiale impugnazione dell'arma escludessero ogni rilevanza dei fatti, poiché il concorso nel reato può essere anche morale e causalmente idoneo a favorire l'illecito. Il giudice ha affermato che, in materia di armi, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità prognostica e può valorizzare anche un singolo episodio significativo, non necessariamente costituente reato o direttamente attinente all'uso delle armi. La prescrizione non impedisce la valutazione amministrativa del fatto storico. Il divieto ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e la detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto, subordinata alla piena affidabilità del titolare. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; tali vizi non sono stati ravvisati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego ha richiamato il preavviso di rigetto e il parere negativo dell'autorità di pubblica sicurezza.
TULPS
La disciplina in materia di armi è stata interpretata nel senso di attribuire all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell'affidabilità del detentore.
l. 152/1975
Richiamata dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata; il giudice non ha ritenuto fondate le relative censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La prescrizione del reato non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente l'accadimento storico dei fatti ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità nell'uso delle armi, poiché la valutazione amministrativa è distinta da quella penale e non ha natura sanzionatoria.
- In materia di detenzione e uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su un singolo episodio significativo e su fatti privi di autonoma rilevanza penale o non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché la valutazione non sia irrazionale, arbitraria o fondata su un travisamento dei fatti.
- La partecipazione rilevante ai fini della valutazione amministrativa può sussistere anche quando il soggetto non abbia materialmente impugnato l'arma o non abbia integralmente realizzato la condotta tipica, poiché il concorso morale può risultare causalmente idoneo a favorire l'illecito.
- Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e non costituisce una sanzione; la sua legittimità non dipende dall'accertamento definitivo della responsabilità penale, ma dalla ragionevolezza del giudizio amministrativo sulla possibilità di abuso.
- La detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto, subordinata a una valutazione particolarmente rigorosa dell'affidabilità dell'interessato e recessiva rispetto alla tutela dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica di vizi manifesti quali abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
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