Cassazione Civile, Ordinanza n. 32605/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare fatti storici decisivi, ossia la concreta destinazione dell'immobile e la precedente classificazione catastale come D/1 opificio. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva acquistato un immobile con terreno pertinenziale, già accatastato in categoria D/1 (opificio) a seguito di dichiarazione DOCFA e successiva conferma dell'Agenzia del territorio. L'Agenzia delle entrate notificava poi un avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore dichiarato nell'atto di compravendita e le imposte ipotecaria e catastale, assumendo che l'immobile dovesse essere valutato come 'laboratorio' secondo le categorie OMI, anziché come 'capannone tipico'. La contribuente impugnava l'atto deducendo l'erronea qualificazione del bene, l'errata descrizione delle sue caratteristiche e l'erroneità del metodo comparativo utilizzato. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società lamentava: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la contraddittorietà dell'azione amministrativa e le caratteristiche concrete del bene, non compatibili con la categoria 'laboratorio'; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, avendo la CTR attribuito rilievo alla perizia dell'Ufficio senza adeguato esame della contraria perizia di parte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un punto decisivo della controversia
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che l'Ufficio non avesse provato i presupposti della rettifica.
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamati in relazione alla rettifica del valore dichiarato e alla determinazione dell'imposta, quale base normativa dell'avviso impugnato.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento decisorio.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e discussi tra le parti; non è ammessa una censura che miri a ottenere una diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive.
- L'omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche solo implicitamente.
- Quando la controversia riguarda la qualificazione e la valutazione di un immobile ai fini fiscali, il giudice deve considerare le caratteristiche concrete e la destinazione effettiva del bene, non potendo limitarsi a valutazioni astratte o a singoli indici esterni se vi siano specifici fatti storici contrari già dedotti in causa.
- La precedente classificazione catastale del bene, se allegata e rilevante rispetto al criterio di valutazione adottato dall'Amministrazione, costituisce un fatto storico che il giudice di merito deve esaminare espressamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →