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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32605/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare fatti storici decisivi, ossia la concreta destinazione dell'immobile e la precedente classificazione catastale come D/1 opificio. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva acquistato un immobile con terreno pertinenziale, già accatastato in categoria D/1 (opificio) a seguito di dichiarazione DOCFA e successiva conferma dell'Agenzia del territorio. L'Agenzia delle entrate notificava poi un avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore dichiarato nell'atto di compravendita e le imposte ipotecaria e catastale, assumendo che l'immobile dovesse essere valutato come 'laboratorio' secondo le categorie OMI, anziché come 'capannone tipico'. La contribuente impugnava l'atto deducendo l'erronea qualificazione del bene, l'errata descrizione delle sue caratteristiche e l'erroneità del metodo comparativo utilizzato. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società lamentava: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la contraddittorietà dell'azione amministrativa e le caratteristiche concrete del bene, non compatibili con la categoria 'laboratorio'; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, avendo la CTR attribuito rilievo alla perizia dell'Ufficio senza adeguato esame della contraria perizia di parte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un punto decisivo della controversia

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che l'Ufficio non avesse provato i presupposti della rettifica.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamati in relazione alla rettifica del valore dichiarato e alla determinazione dell'imposta, quale base normativa dell'avviso impugnato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento decisorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e discussi tra le parti; non è ammessa una censura che miri a ottenere una diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive.
  • L'omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche solo implicitamente.
  • Quando la controversia riguarda la qualificazione e la valutazione di un immobile ai fini fiscali, il giudice deve considerare le caratteristiche concrete e la destinazione effettiva del bene, non potendo limitarsi a valutazioni astratte o a singoli indici esterni se vi siano specifici fatti storici contrari già dedotti in causa.
  • La precedente classificazione catastale del bene, se allegata e rilevante rispetto al criterio di valutazione adottato dall'Amministrazione, costituisce un fatto storico che il giudice di merito deve esaminare espressamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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