Cassazione Civile, Ordinanza n. 05524/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito del regolamento di competenza, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento e non ha statuito sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte esecutata ha proposto regolamento di competenza contro un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ancona, deducendo in unico motivo la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 39 c.p.c. Il ricorso era stato notificato nei confronti dell'istituto di credito procedente. Prima della decisione in camera di consiglio, tuttavia, è pervenuto in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, corredato di accettazione della controparte.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
È la norma invocata a fondamento dell'unico motivo di impugnazione, per denunciare la nullità del provvedimento per violazione delle regole sulla litispendenza/continente competenza; la Corte non si pronuncia sul merito della censura per intervenuta rinuncia.
art. 380 ter c.p.c.
Viene richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale non partecipata del regolamento di competenza.
art. 391, comma 4, c.p.c.
È richiamato per affermare che, in caso di estinzione del procedimento per rinuncia, nulla deve essere disposto sulle spese processuali.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
- Nel procedimento di regolamento di competenza, la sopravvenuta rinuncia determina l'arresto del processo, rendendo superfluo ogni scrutinio sulla correttezza della decisione impugnata.
- In caso di estinzione del procedimento per rinuncia accettata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina specifica richiamata dalla norma applicabile.
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