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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità riguardante il sequestro probatorio disposto sul denaro e numerosi beni. Il ricorso in cassazione denunciava violazione di legge (artt. 325 e 250 e ss. c.p.p.) per carenza dei requisiti del sequestro probatorio e vizio di motivazione, contestando che il sequestro delle banconote (già contate e fotografate) e delle fascette fosse ingiustificato e che, per l'ablazione del denaro, si sarebbero potute adottare misure meno invasive (ad es. prelievo di campioni dalle fascette). Si chiedeva altresì l'annullamento del sequestro della somma e dei beni acquisiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non espressamente riportati nel decreto del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio in quanto finalizzato a verificare, tramite il confezionamento e il taglio delle banconote, la provenienza e la destinazione del denaro e a chiarire il ruolo dell'indagata nelle ipotesi investigative. La Corte ha richiamato la necessità che il decreto di sequestro contenga una motivazione, anche concisa, sulle finalità probatorie; ha però ritenuto che il Tribunale di Milano, considerando anche l'integrazione fornita dal pubblico ministero in udienza, abbia indicato compiutamente le finalità e l'efficacia investigativa del vincolo. Conseguentemente il sequestro è stato considerato proporzionato e necessario nella misura disposta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    il decreto di sequestro deve essere "motivato"

    La Corte richiama che il decreto di sequestro (anche se riguarda il corpo del reato) deve contenere una motivazione specifica, anche se concisa, sulle finalità probatorie del vincolo e sul rapporto di proporzionalità rispetto allo scopo investigativo

  • art. 125, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali che si applica anche ai provvedimenti di sequestro

  • art. 42 Cost.

    Usata come riferimento costituzionale (diritto di proprietà) per sottolineare la necessità di giustificare il vincolo temporaneo sulla cosa e assicurare il giusto equilibrio fra misura e fine

  • Protocollo addizionale alla CEDU, primo protocollo, art. 1

    Richiamato insieme alla giurisprudenza della Corte EDU per evidenziare il profilo della tutela patrimoniale e la necessità di adeguata motivazione e proporzionalità del vincolo

  • Sez. U., sent. n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui anche il sequestro del corpo del reato richiede motivazione che specifichi la finalità probatoria del vincolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda a favore della Cassa delle ammende

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 e successive modificazioni

    Normativa richiamata in relazione al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (assenza di discussione orale), rilevante esclusivamente sul piano processuale/formale

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche in modo conciso, le finalità probatorie perseguite: la mera indicazione dell'esistenza del corpo del reato non basta, va specificato il nesso tra la cosa sequestrata e le verifiche da compiere
  • Se il sequestro riguarda denaro contante, il giudice può ritenere legittimo il vincolo quando sono rilevanti elementi quali il confezionamento, il taglio e le modalità di occultamento delle banconote per accertare provenienza e circuiti di riciclaggio
  • La proporzionalità e la temporaneità del vincolo devono essere valutate alla luce delle finalità investigative effettivamente indicate: la Corte accetta il sequestro se il provvedimento mostra che la misura è necessaria e idonea a produrre elementi probatori
  • La difesa che propone misure meno incisive (es. prelievo di campioni) deve dimostrare concretamente la disponibilità di tali misure alternative e la loro idoneità a conseguire le stesse finalità probatorie
  • La mancata motivazione o motivazione generica del decreto di sequestro espone il provvedimento a censure: tuttavia, integrazioni fornite in sede di giudizio (es. udienza) e valutazioni del Tribunale possono sanare carenze se chiariscono le finalità e l'efficacia investigativa
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sono ordinariamente applicate le spese e le sanzioni previste (art. 616 c.p.p.)

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