Cassazione Penale, Sentenza n. 41797/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il sequestro conservativo disposto dal GIP (8/11/2024, eseguito 11/11/2024) fino a 50.000 euro e il vincolo su quote societarie (1% partecipazione e usufrutto 99%) a carico di Francesco Attanasio, imputato del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti (art. 316 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato elementi che favorirebbero l'inesistenza del reato presupposto (richiesta di archiviazione, tardività della querela, gestione dell'IM.ATT. da amministratore giudiziario, trascritti vincoli camerali, estratti conto 2023-2025, sentenza civile n.1649/2025, bozze bilanci 2023-2024); (ii) violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, lamentando valutazioni generiche del giudice, assenza di atti dispositivi successivi all'avviso di garanzia, esiguità dei saldi bancari e natura di reddito vitale di alcune somme, oltre a carenza di adeguata valutazione di proporzionalità tra credito della parte civile e beni sequestrati. La difesa ha anche sostenuto che alcuni elementi erano sopravvenuti e non valutati dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in sede di riesame di sequestro conservativo, la questione relativa al fumus del reato è preclusa se è stato disposto il rinvio a giudizio, citando precedenti (es. Sez. 5, n. 50521/2018 e altri). In ogni caso la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse comunque esaminato e motivato le ragioni per respingere le argomentazioni difensive. Quanto al periculum in mora, la Corte ha confermato che il Tribunale ha dato motivazione adeguata basata su indici fattuali e che, ai fini del sequestro conservativo, è sufficiente il fondato motivo di ritenere l'attuale insufficienza patrimoniale del debitore, senza dover provare un futuro depauperamento. Non sono stati ritenuti rilevanti o sufficienti i motivi difensivi, compresi quelli sopravvenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 318 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame del provvedimento di sequestro; quadro procedurale nel quale si è svolto il giudizio che ha confermato il sequestro conservativo
art. 648-bis cod. pen.
Norma del reato di riciclaggio, ex capo di imputazione a carico dell'odierno ricorrente
art. 316 cod. proc. pen.
Fissa le condizioni per il sequestro conservativo (fumus commissi delicti e periculum in mora); la Corte ha ricordato che la valutazione del fumus è preclusa in sede di riesame se è intervenuto il rinvio a giudizio, mentre il periculum può essere desunto da elementi che dimostrino l'attuale insufficienza patrimoniale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); il ricorso è stato valutato alla luce di queste censure e ritenuto inammissibile o manifestamente infondato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di risarcire o il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione della causa; applicato con condanna al versamento di 3.000 euro
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro conservativo, la possibilità di discutere il "fumus commissi delicti" è preclusa se è stato disposto il rinvio a giudizio; quindi il riesame si concentra tipicamente su aspetti diversi quali la regolarità procedurale e il periculum
- Per la sussistenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia fondato motivo di ritenere l'attuale incapacità patrimoniale del debitore; non è necessario provare un futuro depauperamento
- Le censure sulla carenza di motivazione devono essere specifiche e adeguatamente sviluppate: deduzioni generiche o non corroborate da elementi concreti rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso
- Elementi sopravvenuti rispetto al decreto che dispone il giudizio possono essere rilevanti ma, se non adeguatamente prospettati o se rientrano in questioni precluse al riesame, difficilmente ottengono accoglimento in sede di Cassazione
- La proporzionalità del sequestro rispetto al credito deve essere valutata concretamente; tuttavia la corte può ritenere congruo il quantum sequestrato quando esistano indici di incapienza patrimoniale
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di sanzione (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure
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