Cassazione Civile, Sentenza n. 16542/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva ritenuto il notaio responsabile di: a) violazione dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico e dell'art. 147 della legge notarile (per avere svolto prestazioni presso soggetti terzi/attività fuori sede), irrogando la sanzione della sospensione di 40 giorni; b) violazione dell'art. 26, comma 2, della legge notarile (apertura di ufficio secondario fuori dal distretto), con sanzione pecuniaria. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e di applicazione del criterio indicato dalla Cassazione (verificare se l'attività fosse sistematicamente/preferibilmente svolta fuori sede mediante il rapporto fra atti fuori sede e totalità degli atti in un periodo non inferiore a un anno), contestando l'uso da parte della corte di merito di periodi e denominatori non corretti e l'ampliamento del parametro valutato oltre i 141 atti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame dell'opposizione. Va sottolineato che la Cassazione ha rilevato che la corte di merito aveva alterato i termini del giudizio di rinvio: invece di limitarsi ai 141 atti contestati e applicare il criterio indicato dalla sentenza di rinvio (rapporto su periodo minimo di un anno), la corte d'appello ha utilizzato dati complessivi e segmentati in modo non corretto, incidendo sul rapporto e sulla decisione disciplinare. Le spese del presente giudizio saranno liquidate.
Norme richiamate
art. 31, lett. f) codice deontologico
Contestata come norma che vieta determinate prestazioni o comportamenti fuori sede; la questione centrale era se l'attività fuori sede fosse sistematica e preferenziale, ai fini disciplinari
art. 10 codice deontologico
Richiamato nelle censure relative alle modalità organizzative dell'attività professionale in sede e fuori sede
art. 147 legge notarile (lett. b))
Riferito alla disciplina delle funzioni notarili e ai limiti dell'esercizio della professione rispetto alla sede istituzionale
art. 26, comma 2, legge notarile
Norma invocata per la contestazione dell'apertura di ufficio secondario fuori dal distretto e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria
artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 c.c.
Richiamati nella rubrica dei motivi come norme del codice civile rilevanti ai fini interpretativi degli atti e della loro validità/qualificazione, ma senza citazione testuale nel dispositivo
artt. 112, 115, 116, 384 comma 2 c.p.c.
Richiamati come norme di diritto processuale civile pertinenti alle modalità di formazione e valutazione della motivazione e del giudizio di merito
Sentenza Cass. n. 31006/2017
Decisiva come principio di rinvio: la Corte aveva indicato il criterio del rapporto fra atti fuori sede e totalità degli atti su periodo non inferiore a un anno; la Cassazione, nel giudizio attuale, ha ritenuto che la corte d'appello non abbia applicato correttamente tale criterio
Massime di principio
- Nel giudizio disciplinare per esercizio dell'attività fuori sede il confronto deve essere fatto con il criterio indicato dalla Cassazione: verificare se l'attività è sistematicamente o preferibilmente svolta fuori sede tramite il rapporto tra atti fuori sede e totalità degli atti in un periodo almeno annuale
- Il giudice di rinvio deve attenersi strettamente ai termini e ai limiti della contestazione decisi dalla Cassazione: non può ampliare il confronto valutando l'attività complessiva oltre gli atti specificamente contestati
- Non è corretto frazionare temporalmente il periodo minimo indicato (inferiore a un anno) per aumentare artificiosamente il rapporto tra atti fuori sede e atti totali; ciò altera il parametro di giudizio stabilito dalla Corte di cassazione
- Se la corte di merito valuta parametri diversi da quelli indicati dalla Cassazione e ciò incide sul risultato, la decisione è censurabile per error in procedendo e può essere cassata con nuovo rinvio
- In presenza di una sola condotta contestata (es. apertura di sede secondaria quale mezzo per ricevere atti fuori sede) va valutato il rischio di applicazione di sanzioni 'duplicate' e l'eventuale principio di insussistenza della pluralità di illeciti: il rimedio adeguato va valutato dal giudice di merito
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