Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16542/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva ritenuto il notaio responsabile di: a) violazione dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico e dell'art. 147 della legge notarile (per avere svolto prestazioni presso soggetti terzi/attività fuori sede), irrogando la sanzione della sospensione di 40 giorni; b) violazione dell'art. 26, comma 2, della legge notarile (apertura di ufficio secondario fuori dal distretto), con sanzione pecuniaria. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e di applicazione del criterio indicato dalla Cassazione (verificare se l'attività fosse sistematicamente/preferibilmente svolta fuori sede mediante il rapporto fra atti fuori sede e totalità degli atti in un periodo non inferiore a un anno), contestando l'uso da parte della corte di merito di periodi e denominatori non corretti e l'ampliamento del parametro valutato oltre i 141 atti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame dell'opposizione. Va sottolineato che la Cassazione ha rilevato che la corte di merito aveva alterato i termini del giudizio di rinvio: invece di limitarsi ai 141 atti contestati e applicare il criterio indicato dalla sentenza di rinvio (rapporto su periodo minimo di un anno), la corte d'appello ha utilizzato dati complessivi e segmentati in modo non corretto, incidendo sul rapporto e sulla decisione disciplinare. Le spese del presente giudizio saranno liquidate.

Norme richiamate

  • art. 31, lett. f) codice deontologico

    Contestata come norma che vieta determinate prestazioni o comportamenti fuori sede; la questione centrale era se l'attività fuori sede fosse sistematica e preferenziale, ai fini disciplinari

  • art. 10 codice deontologico

    Richiamato nelle censure relative alle modalità organizzative dell'attività professionale in sede e fuori sede

  • art. 147 legge notarile (lett. b))

    Riferito alla disciplina delle funzioni notarili e ai limiti dell'esercizio della professione rispetto alla sede istituzionale

  • art. 26, comma 2, legge notarile

    Norma invocata per la contestazione dell'apertura di ufficio secondario fuori dal distretto e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria

  • artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 c.c.

    Richiamati nella rubrica dei motivi come norme del codice civile rilevanti ai fini interpretativi degli atti e della loro validità/qualificazione, ma senza citazione testuale nel dispositivo

  • artt. 112, 115, 116, 384 comma 2 c.p.c.

    Richiamati come norme di diritto processuale civile pertinenti alle modalità di formazione e valutazione della motivazione e del giudizio di merito

  • Sentenza Cass. n. 31006/2017

    Decisiva come principio di rinvio: la Corte aveva indicato il criterio del rapporto fra atti fuori sede e totalità degli atti su periodo non inferiore a un anno; la Cassazione, nel giudizio attuale, ha ritenuto che la corte d'appello non abbia applicato correttamente tale criterio

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinare per esercizio dell'attività fuori sede il confronto deve essere fatto con il criterio indicato dalla Cassazione: verificare se l'attività è sistematicamente o preferibilmente svolta fuori sede tramite il rapporto tra atti fuori sede e totalità degli atti in un periodo almeno annuale
  • Il giudice di rinvio deve attenersi strettamente ai termini e ai limiti della contestazione decisi dalla Cassazione: non può ampliare il confronto valutando l'attività complessiva oltre gli atti specificamente contestati
  • Non è corretto frazionare temporalmente il periodo minimo indicato (inferiore a un anno) per aumentare artificiosamente il rapporto tra atti fuori sede e atti totali; ciò altera il parametro di giudizio stabilito dalla Corte di cassazione
  • Se la corte di merito valuta parametri diversi da quelli indicati dalla Cassazione e ciò incide sul risultato, la decisione è censurabile per error in procedendo e può essere cassata con nuovo rinvio
  • In presenza di una sola condotta contestata (es. apertura di sede secondaria quale mezzo per ricevere atti fuori sede) va valutato il rischio di applicazione di sanzioni 'duplicate' e l'eventuale principio di insussistenza della pluralità di illeciti: il rimedio adeguato va valutato dal giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.