Cassazione Civile, Ordinanza n. 34366/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile di una società per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello del contribuente. I motivi dedotti erano sette: 1) violazione degli artt. 112 e 329, comma 2, c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'accertamento pur essendo l'appello del contribuente limitato solo ad alcuni rilievi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., per omesso esame dell'antieconomicità della gestione e per mancata esplicitazione degli elementi istruttori posti a base della decisione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR valorizzato giustificazioni generiche e prive di prova; 4) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che l'antieconomicità della gestione legittimava l'accertamento analitico-induttivo e invertiva l'onere di fornire prova contraria; 5) ancora nullità per motivazione apparente rispetto al rilievo n. 9, relativo alla variazione in diminuzione di euro 282.859,00; 6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita mancanza di prova documentale sui crediti vantati; 7) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché in appello il contribuente avrebbe introdotto una domanda nuova relativa al mancato riconoscimento di perdite pregresse.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il settimo motivo, dichiarando inammissibile quest'ultimo; ha accolto il secondo e il quinto motivo, ritenendo assorbiti il terzo, il quarto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, nel punto relativo all'antieconomicità, la motivazione della CTR fosse solo apparente perché non confrontava adeguatamente gli elementi indiziari indicati dall'Ufficio e non spiegava perché il successivo fallimento potesse escludere, per l'anno 2005, la sussistenza di ricavi non dichiarati. Analogamente, sul rilievo n. 9 la sentenza era carente perché non chiariva il contenuto della contestazione né delle giustificazioni addotte dalla società. Il motivo sulla pretesa novità della domanda in appello è stato ritenuto inammissibile perché non autosufficiente e perché rivolto contro una motivazione alternativa della sentenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti del devolutum; la Corte ha escluso la violazione in relazione al primo motivo.
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato per sostenere la preclusione derivante da acquiescenza o impugnazione parziale; motivo rigettato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è meramente apparente; la Corte ha ravvisato motivazione apparente sui punti accolti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento dei vizi di motivazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo anche a fronte di contabilità formalmente regolare quando emerga antieconomicità della gestione.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato, in combinazione con l'art. 39 d.P.R. 600/1973, quale base dell'accertamento presuntivo in materia IVA.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l'antieconomicità può costituire indizio grave, preciso e concordante.
art. 2697 c.c.
invocato sull'onere della prova: contestata l'antieconomicità, spetta al contribuente fornire spiegazioni e prova contraria.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per dedurre la novità della domanda in appello; motivo dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, una volta che l'Amministrazione abbia contestato l'antieconomicità della gestione imprenditoriale, il contribuente è onerato di fornire una spiegazione specifica e circostanziata; in difetto, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo.
- La contabilità formalmente regolare non preclude la rettifica fiscale quando emergano elementi di manifesta antieconomicità o illogicità della gestione, idonei a fondare presunzioni di ricavi non dichiarati.
- Il giudice di merito che escluda la valenza presuntiva dell'antieconomicità deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari specificamente indicati dall'Ufficio e deve spiegare in modo puntuale le ragioni del proprio dissenso; in mancanza, la motivazione è apparente.
- La motivazione è solo apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o generiche senza indicare il contenuto concreto delle contestazioni fiscali, le difese della parte contribuente e gli elementi probatori valorizzati.
- La deduzione in cassazione di una domanda o eccezione nuova in appello richiede autosufficienza del ricorso, mediante trascrizione o puntuale indicazione degli atti rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
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