Sentenza n. 1533/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 414/2025 del Tribunale di Rimini del 28/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse soddisfatto pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 2.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 414/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato il 1° dicembre 2025, per la quale era stata chiesta l'ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 414/2025 del Tribunale di Rimini, del 28 ottobre 2025. La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 1° dicembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, sostenendo che il pagamento era avvenuto solo dopo l'introduzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm.,
Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del giudizio, quando soddisfa pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere, comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nel giudizio di ottemperanza definito per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso che soddisfi pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →