Sentenza del 24/04/2015 n. 8349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego del rimborso dell'imposta sostitutiva, pari a Euro 4.490, versata in relazione alla rideterminazione del valore della partecipazione non negoziata ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 5. Ha inoltre contestato la legittimità dell'accesso dei funzionari dell'Agenzia presso locali aziendali comunicanti con un'abitazione, sostenendo la necessità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; ha dedotto che la rivalutazione della partecipazione dovesse considerarsi perfezionata anche in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima; infine, ha denunciato l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione della Commissione tributaria regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale perché motivata soltanto mediante un generico richiamo alla decisione di primo grado, senza esaminare criticamente le censure formulate dal contribuente e senza rendere individuabile la ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la spettanza del rimborso.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001, art. 5
Determinazione del valore delle partecipazioni non negoziate mediante imposta sostitutiva
La Corte ha ritenuto meritevole di esame la tesi secondo cui la rideterminazione del valore della partecipazione può perfezionarsi anche quando non siano state pagate le rate successive alla prima, con le conseguenze previste dalla disciplina applicabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici finanziari
La questione relativa alla legittimità dell'accesso dei funzionari in locali aziendali comunicanti con un'abitazione e alla necessità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica doveva essere esaminata dalla Commissione tributaria regionale.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La mancata pronuncia su specifici motivi di appello integra un vizio processuale.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 1, n. 4
Indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Una motivazione meramente apparente o generica, che non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, determina la nullità della sentenza.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Obbligo di motivazione della sentenza
Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è valido solo se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato e superato le censure proposte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Contenuto della sentenza tributaria e indicazione dei motivi di fatto e di diritto
Nel processo tributario la sentenza deve esporre una motivazione effettiva e comprensibile; il semplice richiamo alla decisione di primo grado, privo di confronto con i motivi d'appello, non è sufficiente.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche: deve esaminare le singole censure e spiegare perché le respinge.
- Il richiamo alla motivazione della sentenza precedente è ammissibile solo quando, anche mediante lettura congiunta delle due decisioni, risulti chiaramente il ragionamento seguito e il superamento delle contestazioni dell'appellante.
- L'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione costituisce un vizio processuale che può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- Quando la cassazione rinvia la causa per carenza di motivazione, la controversia non è necessariamente vinta nel merito: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente le questioni sostanziali.
- In materia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni, il pagamento incompleto delle rate dell'imposta sostitutiva può richiedere una specifica verifica della disciplina applicabile e delle conseguenze previste, senza poter essere deciso con una motivazione apodittica.
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