Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992). Tre motivi articolati dal difensore: 1) violazione di legge e vizi probatori perché la prova si fondava su un prelievo ematico che indicava un margine di errore di 0,11 g/l, con conseguente incertezza sul valore effettivo riferito nel referto e mancata considerazione del tempo intercorso tra guida e prelievo (curva alcolemica) e della consulenza tossicologica; 2) omissione di assunzione della prova richiesta (esame ai sensi dell'art. 507 cpp della dott.ssa Giuliani, che avrebbe confermato il margine di errore), domanda rigettata per non essere inserita nella lista testi; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello per non aver indicato elementi sintomatici e per non aver valutato adeguatamente il margine di errore. Parallelamente, la Procura Generale ha dedotto l'assenza di procura speciale in favore del difensore che ha rinunciato al ricorso, deducendo l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancanza di procura speciale ai sensi dell'art. 581 comma 1‑quater cod. proc. pen. e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia alla cassazione è inefficace se non è sottoscritta dall'imputato o da un difensore munito di procura speciale. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla è disposto a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992 art. 186 comma 1, comma 2 lett. c), comma 2‑bis
Norma penale rilevante rispetto alla condotta contestata (guida in stato di ebbrezza). La sentenza di merito ha affermato la responsabilità ex art. 186, confermata dalla Corte d'appello e non sindacata in Cassazione per ragioni procedurali.
codice di procedura penale art. 507
Riferimento alla facoltà di esaminare un consulente o testimone tecnico. Nel caso si è contestata la mancata assunzione dell'esame della dott.ssa Giuliani, ma la Cassazione non è entrata nel merito per l'inammissibilità procedurale del ricorso.
codice di procedura penale art. 581 comma 1‑quater
Norma procedurale che richiede procura speciale per proporre ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di tale procura speciale.
codice di procedura penale art. 611
Norma relativa alla memoria difensiva; la rinuncia è stata comunicata mediante memoria ex art. 611 sottoscritta dal difensore, ma senza procura speciale valida ai fini della cassazione tale atto è inefficace.
giurisprudenza citata (Cass. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663‑01)
Principio consolidato secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se non espressa dall'interessato o da procuratore munito di procura speciale; richiamato a supporto dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La cassazione richiede il rispetto formale delle procure: per proporre o rinunciare al ricorso è necessaria una procura speciale, cioè un mandato specifico per l'impugnazione o per la rinuncia. La mancata produzione o la produzione di procura antecedente e non specifica può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non è esercizio del diritto alla difesa meramente formale: deve risultare la manifestazione inequivoca della volontà dell'imputato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale; la sola sottoscrizione del difensore senza procura speciale è inefficace.
- Errori o lacune procedurali formali (assenza di procura, mancata sottoscrizione dall'interessato) possono impedire la valutazione nel merito anche di questioni sostanziali rilevanti (es. margine di errore di prove tecniche).
- Se si intende contestare esiti di accertamenti tecnici (es. tasso alcolemico con margine di errore), è importante introdurre e preservare in atti richieste probatorie e documentazione tecnica già nel corso del processo di merito; la Cassazione è limitata a sindacare fatti e prove solo nei limiti consentiti, e le questioni di fatto sono difficilmente riaperte in sede di legittimità.
- Per far valere una consulenza tecnica o una prova esperta (ad es. conferma del margine di errore), è preferibile chiedere formalmente l'assunzione della prova in udienza e inserirla nella lista testi; l'omessa iscrizione può precluderne l'assunzione e la valutazione nei gradi successivi.
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